Sinergie di Scuola

Anche quest'anno il Miur ha fornito indicazioni in merito all'attribuzione delle supplenze.

La nota 37381 del 29/08/2017 contiene infatti tutte le istruzioni di cui si dovrà tener conto nell'a.s. 2017/2018.

Di seguito riprendiamo in parte la sintesi della Flc Cgil.

Norme comuni per docenti e ATA

Oltre a poter lasciare una supplenza al 30/06 per una al 31/08, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.

Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.

All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).

Il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei Docenti, è valido anche per il personale ATA

La priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99, la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

Personale Docente ed educativo

La nota ricalca sostanzialmente quella degli scorsi anni salvo alcune correzioni e precisazioni.

Le supplenze di quest'anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo tutti i posti dell'organico dell’autonomia (diritto + potenziamento). L'organico di fatto è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l'anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), e dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno. A questi potrebbero aggiungersi (per supplenze al 31/08) i posti per i quali non ci sono stati sufficienti aspiranti al ruolo.

Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.

Nella scuola primaria, i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. Fino a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.  

Sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina

Per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.

Personale ATA

L’Amministrazione ha predisposto una nota operativa per le istruzioni annuali sulle supplenze ATA, la quale ricalca sostanzialmente quella dell’anno passato.

I contratti per le supplenze annuali 2017/2018 saranno tutti con un termine a seconda della tipologia del posto (anche quelli conferiti tramite le graduatorie di istituto vigenti).

Il MIUR ha anche confermato che i termini di presentazione e scadenza delle domande di rinnovo delle graduatorie di istituto saranno dal 30 settembre al 30 di ottobre.

Il Ministero si è impegnato, inoltre, a pubblicare le graduatorie definitive per la fine di maggio dell’anno prossimo, per cui quest’anno tutte le nomine effettuate dalle graduatorie di istituto saranno fatte con le graduatorie vigenti.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.