Per tutelare il diritto all’istruzione, i Dirigenti scolastici hanno l’onere di vigilare in merito all’assolvimento dell’obbligo scolastico, con riferimento agli studenti iscritti alle scuole che dirigono. Questo avviene attraverso la trasmissione degli elenchi degli iscritti al Comuni di residenza, e la verifica, in corso d 'anno, della frequenza.
Fermi restando i compiti delle autorità comunali, il Miur, con la nota 19837 del 6/07/2018, ricorda che l'articolo 731 del Codice penale punisce l'inosservanza dell'obbligo, limitatamente all'istruzione primaria, con l'ammenda fino a 30 euro (per la limitazione all'istruzione primaria, vedi Cass.pen. Sez. III, sent. n. 4520 del 31 gennaio 2017).
Pertanto, e ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, anche il Dirigente scolastico è tenuto a fare denuncia per iscritto senza ritardo, in caso di violazione dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione nella scuola primaria.