Con una serie di faq, l'Usr per il Veneto ha risposto ad una serie di domande pervenute dalle istitutizioni scolastiche in merito ad alcuni dubbi sulle graduatorie di istituto di terza fascia del personale Ata.
Molti gli aspetti trattati, tra cui la validità del servizio civile, del diploma in Scienza religiose e dei contratti a progetto o co.co.co.
Sinergie di Scuola propone le faq raggruppate in base all'argomento:
Titoli conseguti all'estero
L’art.2 comma 14 del D.M. 717 del 5/9/2014 prevede che i titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all' Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti . Un aspirante presenta titolo di studio di Stato estero non dichiarato equipollente o equivalente, con valutazione analitica per singola materia, con dichiarazione di valore rilasciata da Ambasciata d’Italia nella quale si precisa che la durata del corso di studio estero è pari a 5 anni, altresì dichiara di aver conseguito la laurea in ingegneria presso università italiana. Ai fini del requisito di accesso e dell’eventuale attribuzione di punteggio quali procedure assumere?
Risposta ‐ Ai fini dell'accesso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato. E’ necessario che il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia (8 ottobre 2014). In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza, il candidato è incluso con riserva.
L'aspirante con titolo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea che non ha iniziato, alla data della scadenza della domanda (8 ottobre), la procedura per ottenere l'equipollenza, può chiedere l'inserimento in graduatoria con riserva?
Risposta – No. Come precisato nella risposta al quesito n. 1, è necessario che il procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia (8 ottobre 2014).
Se nel provvedimento di equipollenza/equivalenza di un titolo di studio conseguito all’estero vi fosse una valutazione espressa con la qualifica complessiva di “MOLTO BUONO” (anziché in voti) , si chiede di conoscere la valutazione da attribuire nel caso specifico.
Risposta ‐ si ritiene che il giudizio "molto buono" debba essere considerato come "buono".
Condanne penali
E’ possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia ATA nella quale l’interessato dichiara di aver riportato una condanna penale di 1 anno con la condizionale per favoreggiamento?
Risposta – Poiché l’art. 3 del D.M. 717/2014 richiama quanto disposto dalla legge 16/1992 e che tale richiamo deve intendersi sostituito con l’art. 58 del T.U.EL. n. 267/2000 (cause ostative alla candidatura) si rimanda alla lettura di quanto precisato da questo Ufficio con nota prot. n. 7378 del 28/10/2008 con cui sono state fornite indicazioni sui requisiti generali di ammissione alle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. In sintesi, l’Istituzione Scolastica dovrà verificare, attraverso la richiesta di casellario giudiziario, se i reati che hanno comportato la condanna indicata rientrano nelle condizioni ostative di cui al citato art. 58.
E’ possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia ATA nella quale l’interessato dichiara nella SEZIONE I punto h del modello D1 di essere stato destituito o dispensato e dichiara una condanna penale?
Risposta ‐ Per la dichiarazione resa dall’interessato nel modello D1 di inserimento – SEZIONE I punto h di destituzione o dispensa, lo stesso non ha i requisiti per l’inclusione nella graduatoria di 3^ fascia D.M. 717/2014. Inoltre, ai fini di un' eventuale impugnativa è opportuno accertare i reati che hanno comportato la condanna penale dichiarata dall’interessato, facendo riferimento a quanto disposto dalla nota dell’USR per il Veneto prot. n. 7378 del 28/10/2008 e dal provvedimento di destituzione‐dispensa.
E’ possibile accettare una domanda di inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia ATA nella quale l’interessato dichiara di aver riportato la seguente condanna penale: l’applicazione pena ex 444CPP per detenzione di sostanze stupefacenti, sentenza del … è esecutiva in data ……. ?. Dal certificato del casellario giudiziale, richiesto al competente Tribunale, la condanna a …. anni, …. mese e ….. giorni, risulta sospesa con affidamento ai servizi sociali e successivamente ridotta di …… giorni.
Risposta ‐Per i requisiti generali di ammissione alla graduatoria di III fascia si deve far riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. N. 7378 del 28/10/2008 che, nel dare opportune indicazioni, riporta l’art. 58 del T.U. 267/2000 contenente l’elenco delle cause ostative alla candidatura.
Il candidato nella sezione I "altre dichiarazioni" non scrive nulla nelle lettere c e/o d e dalla verifica del casellario giudiziale risulta il seguente provvedimento: furto art. 624 c.p. circostanza art. 625 n.2 c p dispositivo reclusione …. e multa . . sostituita la pena: l'intera reclusione con multa di..... Come valutare la domanda pervenuta?
Risposta – Si ritiene necessario verificare se la condanna ha ottenuto il beneficio della non menzione poiché solo questo caso rientra nelle ipotesi di omessa dichiarazione. E’ necessario altresì verificare se sono reati che rientrano nelle cause ostative (vedi nota USR 7378 del 30.10.2008 e da quanto disposto dal comma 2 punto d) e dal comma 4 dell'art. 8 del D.M. 717/2014.
Servizio civile e militare
Il servizio civile è valutabile?
Risposta ‐ Come precisato alla lettera M del punto 5 della nota MIUR prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 , “i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. Da quanto sopra discende che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione. L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro …..(art. 9 del DLgs 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.”. In estrema sintesi, il servizio civile può essere valutato SOLO se prestato in sostituzione del servizio militare obbligatorio.
Il candidato che, causa terremoto, non ha svolto il servizio militare e ha avuto il congedo illimitato, può chiedere il relativo punteggio come servizio prestato?
Risposta ‐ No, non è valutabile in quanto non prestato
Diplomi e qualifiche
L'attestato rilasciato dalla Scuola Stenografica Meschiniana rientra tra i titoli di cultura dell'Allegato A1 di Assistente Amministrativo "Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici"?
Risposta ‐ L’attestato oggetto del quesito non è valutabile perché non rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.
Ai fini del punteggio da attribuire per l’inserimento nel profilo CO – CUOCO : Se l’aspirante ha la qualifica settore cucina con votazione 90/100 e il diploma di tecnico dei servizi ristorativi 100/100, può essere inserito il punteggio più alto? Se l’aspirante pur in possesso della qualifica di settore cucina dichiara il diploma di tecnico dei servizi ristorativi e non riporta quello della qualifica?
Risposta ‐ Può essere valutato solo il diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina (DM 717 art. 2 comma 7 lettera c). Il diploma di tecnico dei servizi ristorativi non può essere valutato perché non previsto.
L’attestato di qualifica di OPERATORE MS‐DOS rilasciato dal centro regionale siciliano ENFAGA di Palermo, può essere valutato come attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici?
Risposta ‐ Ai sensi del DM 716 punto 4 All. A1, se riferito al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, tale attestato può essere valutato se rilasciato al termine di un corso istituito dallo Stato, dalla regione o da un altro ente pubblico. quindi bisogna verificare la natura giuridica dell’ENFAGA.
Il diploma di OPERATORE COMPUTERS rilasciato da ISI di Caltanissetta, può essere valutato come attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici?
Risposta – vale quanto precisato al quesito precedente.
Si può valutare per la graduatoria di assistente amministrativo, come titolo aggiuntivo di cultura con punti 1,50, un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Veneto ai sensi della L. 845/78 di "ESPERTO IN RESTAURO VIRTUALE DI BENI BIBLIOGRAFICI E RIPRISTINO DI BENI BIBLIOGRAFICO/MUSICALI" ?
Risposta ‐ Il punto 3 dell'all. A/1 dispone l'attribuzione di punti 1,50 per attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 relativi alla trattazione di testi e/o gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura. Il corso indicato nel quesito non sembra avere le caratteristiche richieste dalla citata disposizione.
L'attestato che non riporta che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 è da considerarsi un attestato di qualifica professionale di cui al citato art. 14, come indicato nell'Allegato A/1 "Tabella di valutazione dei titoli", relativa al profilo di Assistente Amministrativo e pertanto valutabile?
Risposta ‐ L’annotazione sull’attestato che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 è una condizione imprescindibile per la sua valutazione.
Il Diploma di maturità scientifica rilasciato da Liceo Socio Psico Pedagogico può essere considerato valido anche per assistente tecnico?
Risposta – Sì, purchè sia dichiarato corrispondente al diploma di maturità scientifica.
Il Diploma di infermiere professionale del vecchio ordinamento è equivalente alla laurea infermieristica ,titolo oggi richiesto per la graduatoria di infermiere?
Risposta ‐ Poiché l’art. 2 del DM 717/2014 indica, quale titolo di accesso al profilo di infermiere, la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere, è necessario contattare l’ASL di riferimento per capire se il titolo in questione rientra nella normativa vigente.
Diploma triennale di “Assistente Sociale” conseguito anno 1990/91: è titolo di accesso valido?
Risposta – No, tale titolo non rientra in alcuno dei titoli validi per l’accesso.
Attestati vari di frequenza: quale valutazione?
Risposta – Tali attestati non sono valutabili in quanto non sono espressione di un titolo finale.
Quali sono i titoli di accesso all'area AR20?
Risposta – il titolo di accesso all’area AR20 è costituto dal diploma di maturità corrispondente all’ area professionale congiunto a specifico diploma di qualifica del settore alberghiero previsto dall’allegato C.
Per fare il cuoco occorre la qualifica professionale di Operatore dei Servizi della ristorazione, settore cucina, chi ha la maturità di Tecnico dei servizi della ristorazione può accedere alle graduatorie?
Risposta – Sì, solo se ha dichiarato anche il possesso di diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
Chi ha il diploma di maturità di Perito Agrario e non ha la qualifica professionale di operatore agrituristico, agro‐turistico o agro ambientale, può essere inserito nella graduatoria di collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria?
Risposta – No, non può essere inserito.
Per l’accesso al profilo di guardarobiere è previsto il diploma di qualifica professionale di “Operatore della Moda, si chiede se possono considerarsi validi anche i seguenti titoli:
- diploma di maestro d’arte sezione arte del tessuto;
- diploma di maturità d’arte applicata – sezione arte del tessuto (vecchio ordinamento);
- diploma di maturità d’arte applicata – sezione moda e costume (Michelangelo);
- diploma di Liceo Artistico‐Design della Moda (Riforma);
- diploma di maturità tecnica femminile.
Risposta – no, non sono titoli validi per l’accesso.
L’attestato di qualifica professionale “Collaboratore restauratore dei beni culturali” è valutabile come diploma di laurea visto che è una qualifica triennale post maturità dell’Istituto veneto per i beni culturali di Venezia? Se non è possibile valutarlo come laurea è possibile valutarlo come attestato di qualifica professionale?
Risposta ‐ no, non risulta possibile tale valutazione.
Un attestato di riqualificazione professionale in ambito contabile‐amministrativo fondo sociale europeo, ma non ai sensi dell’art. 14 legge 845/78 è valutabile?
Risposta ‐ No, non risulta possibile tale valutazione.
Nella "comparazione" tra attestato di qualifica e diploma di qualifica, le materie del piano di studi devono essere coincidenti?
Risposta ‐ No, non è necessario che le materie siano coincidenti. E’ però necessario effettuare una valutazione degli insegnamenti tecnico‐scientifici impartiti nel corrispondente corso statale.
Il Diploma triennale conseguito nel 1987/88 presso la Scuola per Infermieri Professionali – Comunità Montana Feltrina è valido per l’inserimento nella graduatoria di infermiere e collaboratore scolastico?
Risposta – no, non è titolo valido né per il profilo di infermiere né per il profilo di collaboratore scolastico.
E’ valido l’attestato di qualifica professionale art. 14 L. 845/78 di WEB MASTER per 1,5 punti?
Risposta – è necessario valutare se il piano di studi risponde ai requisiti indicati al punto 3 dell’Allegato A1.
Il diploma di ragioniere e perito commerciale dà diritto all’accesso al profilo di assistente tecnico ? Se sì, qual è il codice di inserimento?
Risposta ‐ Il titolo di ragioniere e perito commerciale NON dà accesso al profilo di assistente tecnico in quanto non compreso nell’all. C (titoli di accesso ai laboratori assistente tecnico). Soltanto il titolo di “ragioniere programmatore” è titolo di accesso al profilo di assistente tecnico con il codice TD05.
Il diploma e abilitazione in Scienze Religiose (anni 4) conseguito nell’anno 2002 presso un istituto religioso con voto 110/110 può essere valutato come altro titolo. Se sì, con quale punteggio?
Risposta ‐ Il magistero in scienze religiose è il primo grado accademico degli studi nelle istituzioni universitarie di diritto pontificio. Tuttavia esso non corrisponde ad alcun titolo accademico riconosciuto nell’ordinamento italiano; pertanto il diploma in scienze religiose è valido per l’accesso all’IRC e quindi non valutabile ai fini delle graduatorie di III fascia del personale ATA.
Il diploma di ragioniere e perito commerciale è stato valutato come titolo di accesso ; l’interessato chiede anche la valutazione del punteggio A1 punto 3 con punti 1,50 per il corso biennale di stenografia – dattilografia svolto all’interno del corso di studi per l’acquisizione del diploma di cui sopra già valutato. Tale corso di stenografia – dattilografia può essere valutato?
Risposta ‐ Al candidato che produce come unico titolo di accesso il diploma di ragioniere e perito commerciale non può essere attribuito per lo stesso titolo altro punteggio di cui ai punti 3 e 4 dell’all. A/1 ciò secondo a quanto disposto dalla nota D) dell’allegato A AVVERTENZE.
In un attestato di qualifica professionale ai sensi L. 845/78 nel cui contenuto del corso ci sono le seguenti materie:
informatica per i beni culturali, Information retrieval: database e web. E' valutabile come altro titolo per Assistente amministrativo?
Risposta ‐ Ad avviso dello scrivente un attestato di qualifica professionale ai sensi della Legge 845/78 che comprende le materie di informatica per i beni culturali e information retrieval: database e web, potrebbe essere valutato al punto 4).
Un certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato" con in elenco la seguente materia: Informatica e nuove frontiere con 100 ore può essere considerato altro titolo. È valutabile per Assistente Amministrativo e/o Collaboratore Scolastico?
Risposta ‐ Per il profilo di Collaboratore Scolastico un certificato di specializzazione tecnica superiore in "Tecnico superiore per l'organizzazione e il marketing del turismo integrato" non può essere valutato poiché non è uno dei titoli previsti dal punto 3) dell'allegato A/5; per il profilo di Assistente Amministrativo è necessario verificare la natura giuridica dell'ente che lo ha rilasciato (Stato, Regione o altro ente pubblico), ad avviso dello scrivente potrebbe essere valutato al punto 4 dell'Allegato/1.
L'attestato di Qualifica Professionale di "Cuoco" della durata biennale, conseguito nel 1975, può essere considerato titolo d'accesso nelle graduatorie di Collaboratore scolastico e di Cuoco? . Se sì, in che misura?
Risposta ‐ Per il profilo di Cuoco i nuovi titoli prevedono il possesso del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. L’attestato di qualifica indicato NON corrisponde a tale titolo e pertanto, ad avviso dello scrivente, non dà accesso al profilo di cuoco.
Risposta - Per il profilo di Collaboratore scolastico i nuovi titoli prevedono il possesso di diplomi di qualifica triennali (titoli rilasciati dallo Stato) o attestati e/o diplomi di qualifica professionali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni di durata triennale. Anche in tale caso l’attestato di qualifica prodotto non corrisponde al titolo richiesto dalla norma e pertanto, ad avviso dello scrivente, non dà accesso al profilo di Collaboratore Scolastico.
Un aspirante Assistente tecnico in possesso di diploma di maturità scientifica (con votazione 66/100) e di laurea in tecniche di radiologia medica (con votazione 100/110) chiede la valutazione come titolo di accesso del diploma di maturità con codice PS00 e della laurea con codice RRB7 (tecnico di radiologia medica). Possono essere valutati due diversi titoli per accesso ad aree differenti e la laurea può comunque costituire titolo di accesso?
Risposta ‐ La laurea non costituisce titolo di accesso. Dovrà, pertanto, essere valutato soltanto il diploma di maturità scientifica.
L’aspirante in possesso del diploma di Tecnico delle Gestione Aziendale –indirizzo informatico chiede l’inserimento nelle aree professionali AR21 Alberghiera Amministrativo Contabile e AR02 Elettronica ed Elettrotecnica in quanto l’aspirante asserisce che il piano orario del diploma di Tecnico della Gestione Aziendale – Indirizzo Informatico prevede molte ore di informatica e permette di accedere alla docenza CORE ITP per la materia “Trattamento Testi”. E’ titolo valido per l’accesso a tali aree?
Risposta ‐ Il titolo in questione costituisce titolo di accesso solo per l’area AR21.
Come comportarsi nel caso in cui l’aspirante dichiari il possesso della laurea e non del titolo di accesso previsto dal DM 717/2014?
Risposta: nel caso in cui l’aspirante chieda l’inclusione nella graduatoria di Assistente Amministrativo si attribuisce il punteggio minimo previsto per il diploma più 2 punti per la laurea. Nel caso sia richiesta l’inclusione nella graduatoria di collaboratore scolastico si attribuisce il punteggio minimo. Nel caso in cui il candidato richieda l’inclusione nelle graduatorie di Assistente tecnico, di infermiere, di guardarobiere, di cuoco o di addetto alle aziende agrarie, data la specificità dei titoli di accesso, è necessario chiedere al candidato di regolarizzare la domanda tramite una autodichiarazione da cui si evinca il possesso del titolo necessario per l’inclusione in tali profili. Anche in questo caso deve essere attribuito il punteggio minimo.
La tabella di valutazione Allegato A5 per collaboratore scolastico al punto 2 indica “qualifiche ottenute al termine di corsi socio‐assistenziali e socio‐sanitari rilasciati dalle regioni” ma non indica se possono essere valutati più attestati e se tali attestati devono essere rilasciati ai sensi della legge 845/78. Quale valutazione?
Risposta – si ritiene possibile , in mancanza di precisazioni ministeriali, la valutazione di 1 attestato per ogni tipologia (socio‐assistenziali OSA e socio‐sanitari OSS) e quindi si ritiene possibile attribuire al massimo 2 punti. Inoltre, poiché la tabella di valutazione non pone come condizione il rilascio di tali attestati ai sensi della legge 845/78, si ritiene possano essere considerati validi gli attestati rilasciati anche senza tale precisazione.
Il diploma di Tecnico Gestione Aziendale Linguistica conseguito presso un istituto statale dà accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico per le graduatorie personale ATA 2014/2017 e se sì, qual è il codice del titolo.
Risposta‐ Il diploma di Tecnico della Gestione Aziendale Linguistica non è compreso nella tabella C né sono compresi i titoli corrispondenti relativi al vecchio ordinamento. Il predetto titolo é un diploma di maturità e come tale, per il profilo di Assistente Tecnico, non può essere associato ad un diploma di qualifica di cui alla Tabella C e come disposto dalla nota MIUR prot. n. 1293 del 22.2.2012 . Il titolo oggetto del quesito, pertanto, non è titolo valido per l’accesso al profilo di Assistente Tecnico.
Un candidato chiede l’inserimento per la qualifica di collaboratore scolastico con il possesso del solo diploma di licenza media. Ha prestato servizio come caporale org. penit. militare per mesi 12 presso un Carcere Militare e intende avvalersi di questo servizio ai sensi dell’art. 2, comma 11 del DM 717/2014. E’ accoglibile la sua domanda?
Risposta – Il comma 11 dell'art. 2 del DM 717/2014 prevede l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti che hanno prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Viene considerato unicamente il servizio effettivo prestato, in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali, con il titolo di studio in base al quale legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsto dall'ordinamento all'epoca vigente (comma 12). La domanda del candidato non risulta pertanto accoglibile.
Titoli di preferenza
Servizio prestato senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR: il periodo di un anno può essere maturato anche con contratti non continuativi?
Risposta – Sì, il servizio prestato senza demerito può essere maturato anche con contratti non continuativi.
Modalità di trasmissione dei modelli
Un aspirante in data 7 ottobre ha presentato il modello con raccomandata RR a "Punto Posta", un ente di poste privato che ha rilasciato ricevuta all'interessato apponendo un timbro sulla busta recante data 7 ottobre. La struttura privata dovrebbe essersi poi appoggiata a Poste italiane, poiché la busta reca anche l'adesivo di raccomandata dell'ufficio postale con data 9 ottobre. Digitando sul sito dedicato alla tracciabilità delle raccomandate di poste italiane risulta che la busta sia stata accettata dal centro postale in data 10 ottobre. Il 15 ottobre il modello D1è pervenuto alla scuola ed è stato regolarmente assunto a protocollo. Si può considerare presentata entro i termini la domanda?
Risposta ‐ La domanda può essere considerata come prodotta nei termini in considerazione del fatto che il comma 3 dell’art.5 del DM 717/2014 non specifica che l’ufficio postale accettante debba essere necessariamente pubblico.
Incarichi di co.co.co. o a progetto
Un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con un Comune può essere valutato: come servizio scolastico reso alle dipendenze di Ente Comunale ? (punti 0,10 per ogni mese) come servizio reso alle dipendente di EELL ? (punti 0,05 per ogni mese) o non può essere valutato?
Risposta ‐ Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o degli Enti Locali , cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati contratti. L’incarico di Collaborazione coordinata e continuativa non rientra in suddetta tipologia di servizio, pertanto non è valutabile.
Il servizio svolto come docente CO. CO. CO. presso l’Enaip può essere valutato come da Allegato A1 punto 9?Risposta ‐Il servizio di docente CO.CO.CO. NON può essere valutato al punto 9 all. A/1 poiché la predetta tipologia di contratto non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali o Enti Locali.
Depennamento da altra provincia
L’aspirante che ha chiesto il depennamento da una data provincia per potersi iscrivere in terza fascia di altra provincia: a) fino a quando può essere considerato "in carico" alla provincia da cui ha chiesto il depennamento, se ha avuto, nel frattempo una nomina?
Risposta ‐ Fino a diversa, disposizione, Il MIUR con nota prot. 1256 del 21.2.2012 ha precisato che, qualora l’aspirante abbia prodotto per il medesimo profilo professionale, domanda di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente, dall’elenco provinciale ad esaurimento o dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per iscriversi nella graduatoria di terza fascia di altra provincia, il medesimo conserva la possibilità di accettare supplenze , fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia, rimanendo in servizio nella provincia di provenienza fino alla naturale scadenza del contratto eventualmente stipulato.
Il candidato presenta la domanda "Allegato D1" in provincia di Venezia, indicando nella sezione B2 la sola lettera A. In fase di inserimento il sistema SIDI scrive: HN‐865 ASPIRANTE GIÀ PRESENTE NELLE SUPPLENZE A.T.A. ‐ IDENT.: bn/ 000... Come si inserisce questo candidato? Bisogna effettuare qualche passaggio da una provincia all'altra? Risposta ‐ L'interessato, se inserito nelle graduatorie permanenti/elenchi ad esaurimento di altra provincia, avrebbe dovuto compilare la sezione 4 del modello D1. Può essere, se non l'ha compilato che se ne sia dimenticato, quindi sarebbe opportuno richiedere all'UST precedente se l'interessato abbia prodotto l'allegato D4. In sintesi se è stato prodotto l'allegato D4 bisogna attendere che l'UST dell'altra provincia lo cancelli dalle graduatorie in cui risulta inserito.
30 giorni di servizio
La modalità di inclusione con i 30 giorni di servizio e con il titolo di studio in base al quale legittimamente era stato prestato il servizio, resta valida per tutti coloro che si trovano in questa situazione o solo per coloro che erano inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA del precedente triennio?
Risposta – Tale possibilità è estesa a tutti candidati non solo a quelli già iscritti in graduatoria valida per il triennio 2011/2014.
Punteggio errato
Come deve agire la scuola se, valutando una domanda di aggiornamento, risulta palese che il precedente punteggio è errato?
Risposta – La scuola deve procedere alla rideterminazione del punteggio dandone specifica comunicazione all’interessato. L’eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso e assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con provvedimento del Dirigente scolastico, come prestato di fatto e non di diritto. (comma 7 dell’art. 7 del D.M.).
Servizi valutabili
È possibile valutare il servizio prestato presso i Conservatori di Musica, Camera di Commercio, IPAB, U.SL. / A.S.L.. nonché quello prestato in virtù dei provvedimenti cd “salvaprecari”?
Risposta ‐ Come precisato nella nota MIUR prot. 1293/2012 il servizio prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato presso altre Amministrazioni”. Salvaprecari: i periodi di servizio computabili ai candidati inseriti negli elenchi prioritari predisposti ai sensi dei DD.MM. n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010, n. 80 del 15/9/2010, n. 92 del 12/10/2011, competono anche ai candidati che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di istituto di altra provincia, per il successivo inserimento nella graduatoria permanente. Poiché gli IPAB, le ASL, le Camere di Commercio sono amministrazioni pubbliche e non amministrazioni statali, il servizio prestato presso questi enti non è valutabile.
Il servizio prestato deve essere valutato per anno scolastico o conteggiato sommando i periodi relativi a più anni?
Risposta ‐ Il servizio di cui alla sezione E1 (servizio scolastico) va valutato per anno scolastico: il servizio di cui alla sezione E2 (servizio presso altre Amministrazioni) va valutato per anno solare come da nota 18 del modello di domanda.
Il punteggio derivante dai servizi scolastici (specifici e non specifici) prestati fino all'a. s. 2003/2004 deve essere calcolato in proporzione all'orario svolto? In particolare, per i servizi scolastici non specifici fino all'a. s. 2003/2004 nel caso di docenza in cui l'orario pieno non supera le 20 ore come devono essere calcolati?
Risposta ‐ Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali e per tutti i titoli di servizio, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli (art. 1 punto 7 DM 716/2014). Il servizio prestato in qualità di docente deve essere valutato applicando le tabelle di valutazione allegate al DM 716/2014.
Il servizio prestato da un collaboratore scolastico attualmente cessato ed in pensione può essere valutato sia ai fini dell’accesso (30 giorni) che ai fini del punteggio?
Risposta ‐ I DD. MM . 716 e 717 del 5.9.2014, norme di riferimento per la valutazione dei titoli, non precludono la valutazione dei servizi che hanno dato luogo a trattamento di pensione, fatta eccezione per i candidati che sono stati collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale che non hanno titolo a partecipare alla procedura in esame (v. art. 3 DM 717/2014).
Fino a quando è possibile valutare il servizio prestato alle dipendenze delle Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, ex Azienda di Stato Servizi telefonici, come servizio prestato presso Amministrazioni Statali?
Risposta: Il predetto servizio può essere valutato fino a:
Poste e telecomunicazioni fino al 31.12.1993
Ferrovie dello Stato fino al 13.6.1985
Azienda di Stato Servizi telefonici fino al 31.12.1992
La partecipazione ai seggi elettorali di un Comune per votazione o referendum può essere considerato servizio senza demerito in altre amministrazioni pubbliche?
Risposta‐ Il servizio ai seggi elettorali non è un servizio alle dirette dipendenze dell’ente locale poiché non vengono stipulati contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del relativo comparto, pertanto, ad avviso dello scrivente, non può essere considerato ai fini della preferenza di “servizio senza demerito”.
Il contratto stipulato tra un candidato e un’Università degli Studi italiana può essere valutato come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali e nei patronati scolastici (punti 0,05 per ogni mese)?
Risposta ‐ Il servizio può essere valutato solo se prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o Enti locali. Il conferimento di un incarico di collaborazione a parere dello scrivente non rientra in tale tipologia di servizio.
È valutabile il servizio annuale di docenza di ceramica, come esperto esterno, presso una scuola pubblica?
Risposta ‐Si ritiene che come per le Amministrazioni Statali e gli Enti locali il servizio come docente possa essere valutato solo se prestato alle dirette dipendenze della scuola statale.
In riferimento a "servizi prestati", i servizi prestati, con contratto di lavoro a progetto presso un Centro di Formazione Professionale, possono essere considerati servizio valutabile?
Risposta ‐ I servizi prestati con contratto di lavoro a progetto non sono valutabili perché il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali. Il lavoro a progetto non rientra in questa tipologia.
È valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ?
Risposta ‐ Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle istituzioni scolastiche indicate al punto 8) dell’Allegato. A/1 e al punto 5) dell’Allegato A/5 e pertanto NON E’ valutabile.
Titolo di studio non più valido
È possibile inserire nelle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 un Collaboratore scolastico, incluso nelle graduatorie 2008/11 (con il titolo allora vigente) ma non inserito in quelle 2011/14?
Risposta – no, non risulta possibile l’inserimento di un candidato in possesso di un titolo di studio non più previsto dall’art. 2 del DM 717/2014 se NON inserito nelle graduatorie 2011/14, come previsto dal comma 8 del citato art. 2.
Idoneità ai concorsi
A chi fa domanda di Assistente Tecnico si può riconoscere il punteggio per un concorso di vigile urbano?
Risposta – No, non è valutabile in quanto la tabella di valutazione precisa che deve trattarsi di idoneità a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre.
Domande escluse
Un candidato ha presentato domanda di inserimento senza il possesso del titolo di accesso. La domanda è già stata inserita fra il numero delle domande pervenute alla scuola. L'acquisizione del mod. D1 a SIDI va effettuato con la spunta "E" di esclusione o invece non va inserito. In tal caso sarà necessario modificare il numero delle domande pervenute alla scuola in modo che corrisponda a quello delle domande inserite?
Risposta ‐ La domanda – modello D1 ‐ dovrà essere inserita con la E di esclusione. Non è necessario modificare il numero delle domande pervenute perché anche questa domanda, che poi sarà esclusa, deve essere compresa nel numero delle domande pervenute.
Le domande che la Segreteria ha escluso per mancanza di titolo di accesso devono essere comunque inserite al SIDI?
Risposta ‐ Le domande escluse devono essere inserite con la E di Esclusione.
La segreteria deve emettere un decreto di esclusione da trasmettere agli interessati?
Risposta ‐Sì, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 e dal punto 2 art. 9 del DM 717/2014.