Sinergie di Scuola

Finalmente è stata pubblicata l’attesa circolare del Miur concernente l’obbligo vaccinale a decorrere dall’a.s. 2017/2018.

La circolare, nello specifico, detta istruzioni alle scuole, che da settembre saranno impegnate con una serie di attività, fortemente contestate dalle scuole stesse, ancora una volta coinvolte loro malgrado nell’ennesimo adempimento burocratico.

Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all'anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).

Adempimenti a.s. 2017/2018

Innanzitutto ricordiamo che la legge estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute.

I Dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, dovranno richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1 alla medesima circolare.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, come ad esempio:

  • attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente
  • certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente
  • copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL;

in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge.

Nel caso in cui il bambino non sia ancora vaccinato, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva.

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.

Questa documentazione, per l’a.s. 2017/2018 deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, incluse quelle private non paritarie:

  • entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
  • entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Tale documentazione deve essere acquisita, entro le stesse scadenze, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai Dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Scuole dell'infanzia e sezioni primavera

La presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera.

Decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i Dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

Altri gradi di istruzione

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge, il Dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

Adempimenti per gli anni scolastici successivi

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fomite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente. 

A decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione delle scuole dell'infanzia e delle sezioni primavera.

Formazione delle classi

La circolare ricorda anche che l'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell' offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

I Dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Operatori scolastici

L'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 alla stessa circolare.

Comunicazione con le famiglie e informazione

Data l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, il Miur invita i Dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 2017/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

A tal fine proponiamo un fac-simile di circolare informativa per le famiglie.

Altri canali informativi:

  • numero verde 1500 del Ministero della Salute
  • area dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it/vaccini 

Le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi direttamente al Ministero della Salute attraverso un apposito indirizzo mail (infovaccini@sanita.it), tramite il quale personale medico fornirà risposte ai quesiti formulati.

Il MIUR, inoltre, ha istituito il seguente indirizzo mail (infovaccini@istruzione.it) dedicato ai Dirigenti scolastici, o ai responsabili del servizio, per eventuali richieste di chiarimenti.

Trattamento dei dati

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge. Analogamente, tali dati personali, compreso quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. 

Per ulteriori approfondimenti:

  • circolare del 16 agosto del Ministero della Salute con le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. La circolare contiene i modelli per l'autodichiarazione e una tabella di ausilio per il controllo dell'adempimento delle vaccinazioni obbligatorie. La norma sostituisce le indicazioni fornite con la Circolare 12 giugno 2017;
  • circolare del 14 agosto del Ministero della Salute che fornisce indicazioni operative su quattro vaccinazioni raccomandate per i minori di età compresa tra zero e 16 anni: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus;
  • Approvazione della legge di conversione

 

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