Con 171 Sì il decreto legge sui vaccini incassa il via libera del Senato. I no sono stati 63 e 19 gli astenuti. Il provvedimento, in scadenza il 6 agosto, ora passa alla Camera. Il Governo non ha posto la fiducia sul provvedimento che è stato modificato rispetto al testo originale approvato dal Consiglio dei ministri.
Innanzitutto, i vaccini obbligatori passano da 12 a 10, vengono ridotte le sanzioni per chi non rispetta l'obbligo, così come non è più minacciata la patria potestà per gli inadempienti.
Ma vediamo in sintesi in cosa consiste il nuovo obbligo e quali sono gli adempimenti per le scuole.
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dieci, mentre le vaccinazioni fortemente raccomandate passano da zero a quattro.
Le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre per i minori da 6 a 16 anni c'è solo l'obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
- i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
- i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
Il vaccino è posticipato:
- quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre
- per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive.
L’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla malattia già contratta.
Per l'iscrizione a scuola è necessario presentare alternativamente:
- idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
- idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
- idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
- copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale
Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.
La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie:
- entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione; per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL;
- entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:
- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.
In entrambi i casi il Dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse). Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.
In merito alla formazione delle classi, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I Dirigenti scolastici comunicano all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.
Infine, una novità approvata il 20 luglio al Senato: entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione gli operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici devono presentare, nei luoghi in cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria «situazione vaccinale», al fine di informarne il proprio datore di lavoro.
Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvieranno, per l’anno scolastico 2017-2018, iniziative di formazione del personale docente e iniziative di educazione degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.