Il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello della Provincia Autonoma di Trento in riferimento “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.
In particolare, la provincia ha evidenziato che “Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15”.
La Provincia, in proposito, chiede di sapere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D. Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Nella risposta, il Ministero del lavoro segnala che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza in ASL, occorre fare riferimento all’articolo 5 del Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” (DI 195/17) in combinato disposto con D. Lgs. 81/08.
Di seguito riportiamo l'analisi della Flc Cgil sulle due norme sopra citate.
Il Decreto Legislativo 81/2008
Al fine di garantire la salute e la sicurezza il D. Lgs. 81/08 equipara gli studenti allo status di lavoratore. In particolare l’articolo 2 comma 1 stabilisce che “Al lavoratore (…) è equiparato: (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (…)”.
Formazione generale e formazione specifica
Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono
- una formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- una formazione specifica all’ingresso nella struttura ospitante.
La formazione generale è a cura delle istituzioni scolastiche.
La formazione specifica è a cura dei soggetti ospitanti.
Per ridurre gli oneri a carico di tali strutture possono essere:
- a. stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 (non 211 come riportato erroneamente nell’art. 5 comma 3 lettera a) del decreto 195/2017, ndr)
- b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128.
I costi per la formazione generali sono a carico delle istituzioni scolastiche
I costi per la formazione specifica sono a carico delle strutture ospitanti. Tuttavia nella convenzione tra questi ultimi e le scuole possono essere determinate forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria.
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013.
Proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante
Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante in ragione della tipologia di rischio. In particolare i rapporti studenti/tutor della struttura ospitante sono i seguenti:
- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è regolata dall’articolo 41 del D. Lgs. 81/08. Tale sorveglianza è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
Regime assicurativo degli studenti
Gli studenti sono assicurati presso I'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.