Con interpello n. 2 del 22/11/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto in materia di formazione degli addetti di primo soccorso, rispondendo al quesito della CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, circa la possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori "attivi", vale a dire volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente elo Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
Il Minsitero ha chiarito che la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell'articolo 45 del D.Lgs. 8112008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il D.M. n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso e individua i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione.
L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003 , n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.