Come abbiamo già scritto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, nella serata del 2 febbraio ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
In attesa della pubblicazione del decreto in G.U., riportiamo di seguito la sintesi proposta dal MI. Le nuove regole entreranno in vigore il 7 febbraio.
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.
Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
Regime sanitario
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.