Dopo la circolare interministeriale di qualche giorno fa, anche il MI ha scritto alle scuole per la gestione dei lavoratori fragili a scuola.
La nota 1585 dell'11/09/20 fornisce infatti indicazioni operative relative alle procedure di competenza del Dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Nel ribadire che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e che la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio, il MI indica laprocedura da seguire.
La procedura
- Il lavoratore richiede al Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
- Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi: INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela; le Aziende Sanitarie Locali; i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università).
- Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
- Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
- Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
- Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
Docenti e personale educativo
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:
- Idoneità
- Idoneità con prescrizioni
- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio (inidoneità relativa alla specifica mansione o inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa).
Personale ATA
Ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l’Assistente tecnico, è possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile.
Particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori
scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.
Anche in questo caso il MI indica la procedura da seguire a seguito dell'accertamento di idoneità.
Personale a tempo determinato
Se, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi.