Una mansione alternativa affidata al lavoratore, che non preveda l’uso del PC, può essere considerata alla stregua delle pause obbligatorie previste per legge.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2679 dell’11/02/2015, una decisione che crea indubbiamente un precedente importante in materia di sicurezza sul lavoro.
Nella sentenza si legge che la Corte di merito «ha accertato che nella fattispecie non sussisteva la continuità dell’applicazione al videoterminale e che, peraltro, lo svolgimento, seppur in maniera minore, dell’attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idonea a integrare la prevista interruzione».
«Ed invero - continua la Cassazione - [...] va rilevato che la Corte di merito non ha affatto ignorato che anche per l'attività amministrativa si ricorresse all'uso del videoterminale, ma ha accertato, in sostanza, che il tutto avveniva in maniera discontinua».
Quindi, la Suprema Corte, nel confermare la precedente decisione, ha chiaramente affermato che, al fine di regolamentare le pause disciplinate per i videoterminalisti, è possibile che il datore di lavoro assegni a questi ultimi mansioni amministrative alternative all’uso del computer.
In altri termini, questo cambiamento di attività è idoneo a sostituire le previste pause, pur nel rispetto della normativa antinfortunistica.