Dalla Newsletter n. 13 di dicembre 2010 del Ministero del Lavoro, interamente dedicata allo stress lavoro-correlato, riprendiamo un breve sintesi che evidenzia gli aspetti principali della valutazione.
Il fenomeno in Europa e le sue cause
Lo stress lavoro-correlato coinvolge in Europa 40 milioni di lavoratori, con costi di assenteismo e di cura che superano i 20 miliardi. Secondo le più recenti statistiche europee, la patologia è in crescita. Per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, le ragioni dello stress lavoro-correlato sono diverse: l’aumento dell’incertezza e della precarietà, la paura per la perdita del posto di lavoro, alti carichi di lavoro, le pressioni del management, le forti emozioni, il senso di inadeguatezza, ma anche il mobbing e le prepotenze sui luoghi di lavoro, lo squilibrio tra vita e lavoro.
Che cos’è
Lo stress lavoro-correlato viene definito dall’Accordo europeo del 2004 come “una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”.
In Italia è previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico, che prevede anche le sanzioni per chi non rispetta le regole: da 2.500 a 6.400 euro e la reclusione da tre a sei mesi.
Orari
Anche la distribuzione degli orari di lavoro, l’intensità dei ritmi, gli straordinari, le pressanti richieste di aumentare il contributo lavorativo per superare la crisi costituiscono fonti di stress.
Il test
La valutazione dei rischi da stress va fatta, non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di lavoratori che rientrano in classi omogenee e sottoposti allo stesso tipo di rischi. Per esempio, gli addetti a certe lavorazioni oppure per fasce di orario, come avviene per i turnisti.
Destinatari
I datori di lavoro e i responsabili della prevenzione, i medici competenti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno attuare un programma di valutazione dei rischi, anche dovuti a stress, che coinvolgono tutte le categorie di lavoratori: dai quadri ai dirigenti, dagli impiegati agli operai, nelle aziende pubbliche e in quelle private.
La scadenza
Secondo le Linee guida tracciate dal Ministero del Lavoro, il termine del 31 dicembre 2010 è inteso come data di avvio della valutazione dei rischi. La tempistica di applicazione e la programmazione operativa potrà travalicare questo termine, ma i tempi definitivi vanno indicati nel documento di valutazione.
La normativa di riferimento
Articolo 28 Oggetto della Valutazione dei Rischi
Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 coordinato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n.106
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.