Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), durante la seduta del 23 novembre 2021, ha formulato il parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante “Linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del mobility manager scolastico”.
Il CSPI rileva che a fronte delle più diverse problematiche sociali e/o culturali che si sostanziano poi in interventi normativi, l’individuazione di una specifica figura nelle scuole, come nel caso del mobility manager, sembra essere diventata una ricorrente modalità attuativa, producendo nella realtà il proliferare di ruoli, connessi a compiti e funzioni, che sostanziano l’idea di un mero e formale adempimento rischiando, invece, di vanificare una efficace cultura del risultato.
Il CSPI prende atto del fatto che l’introduzione della figura del mobility manager, destinata prima alle imprese e successivamente alle pubbliche amministrazioni, comprende anche le istituzioni scolastiche; tale previsione appare realizzata in relazione al fatto che la scuola rientra nella pubblica amministrazione senza un effettivo riconoscimento delle sue specificità educative.
Il Consiglio sottolinea la complessità del sistema scolastico e le conseguenti ricadute organizzative sulla mobilità a partire dal fatto che gli spostamenti riguardano interi nuclei familiari, con diverse istituzioni scolastiche interessate nel territorio, per più studenti di diversi ordini di scuola e diversi luoghi di lavoro per i familiari coinvolti, senza trascurare la difficoltà di organizzazione degli orari interni delle scuole secondarie, per la presenza di docenti in servizio su cattedre orarie esterne. Alla complessità ordinaria caratteristica del sistema scolastico, deve essere aggiunto il problema del trasporto pubblico nell’attuale contesto pandemico: in precedenza gli enti locali, le scuole ed i gestori dei trasporti si integravano, con minori difficoltà, per far coincidere il più possibile gli orari.
Alla complessità ordinaria caratteristica del sistema scolastico, deve essere aggiunto il problema del trasporto pubblico nell’attuale contesto pandemico. Inoltre, la complessità dell’intreccio tra offerta formativa, soprattutto per la scuola secondaria, e i territori di partenza/arrivo degli studenti, rende estremamente difficile gestire il dialogo tra scuole, enti locali e gestori del trasporto.
In considerazione del significativo carico di lavoro individuato dalla norma per la figura del mobility manager scolastico, il CSPI sollecita il superamento dei vincoli della legge 221/2015, con l’individuazione di un compenso specifico e aggiuntivo, a valere sulle risorse del bilancio del ministero dell’Istruzione, dal momento che l’art. 229, comma 4, del decreto-legge 34/2020 prevede che «le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
In sintesi, i compiti e gli obiettivi previsti dalla norma per la figura del mobility manager non sono in generale compatibili con l’attribuzione dell’incarico ad un docente su base volontaria.
Sarebbero richieste, invece, competenze di analisi ed elaborazione di dati, di relazione interistituzionale, di uso di software specifici per l’analisi logistica, di conoscenze della normativa e dei contratti di settore ed altre competenze e conoscenze che per di più andrebbero verificate.
Il CSPI ritiene, pertanto, che sarebbe necessaria la previsione di una figura esterna (o interna, se disponibile, sul modello del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che fornisca una specifica collaborazione a supporto della scuola, dotata delle suddette competenze, formata e adeguatamente retribuita.
Il CSPI, alla luce di quanto sopra esposto, esprime parere negativo al DM in discussione e alle collegate Linee Guida.