Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
La risposta è contenuta in una faq del 30 novembre pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il comma 5 dell’art. 32 del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo.
Le classi di laurea corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
- L7 ingegneria civile e ambientale
- L8 ingegneria dell’informazione
- L9 ingegneria industriale
- L17 scienze dell’architettura
- L23 scienze e tecniche dell’edilizia
A queste devono aggiungersi le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
- classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
- classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
- classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate consente dunque l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP, restando obbligatoria la sola frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Infine, i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nel suddetto accordo.