Con Decreto 21 marzo 2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il Miur, sono state fornite indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole e asili nido.
Infatti, il 31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l'adeguamento delle scuole alle misure di cui al DM 26 agosto 1992 e degli asili nido alle misure di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DM 16 luglio 2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 16 luglio 2014 per gli asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.
Il Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011.
Con nota prot. n. 5264 del 18/04/2018, il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni in merito ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il personale del CNVVF, nell'attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative. In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell'ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per cui - ove si ricontrassero inadempienze - vanno attivate le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate.
Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.
A titolo esemplificativo, queste sono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, in tali situazioni:
a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività;
b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;
c) Tutti i lavatori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.
L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell'allegato 1 del decreto medesimo.
I Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa tipologia, in particolare nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del DPR 151/2011 per le quali risultino scaduti i termini per la presentazione della SCIA.