Tra gli obblighi di una scuola, c’è anche quello di vigilare sulla sicurezza di alunni e studenti. È per tale ragione che se un cane incustodito entra nel cortile di una scuola e morde un bambino, la scuola è da ritenersi responsabile della lesione, perché non ha messo in atto le dovute precauzione per impedire che avvenisse il fatto.
A deciderlo è stata la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3680, con la quale ha motivato la decisione dichiarando che nel momento in cui un alunno è iscritto a scuola, in automatico è affidato all'amministrazione scolastica che esplica il proprio servizio attraverso il proprio personale docente e non docente. Dal momento dell’iscrizione dunque la scuola è obbligata a vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Ne consegue che, nel caso di controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate a un allievo, colui che promuove l’azione deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre all’amministrazione compete l’onere di dimostrare che l’evento lesivo sia stato determinato da causa non a lei imputabile, essendo stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari a impedire l’ingresso a estranei, persone o animali.