Sinergie di Scuola

Tenuto conto degli acquisti da effettuare in questo periodo e degli importi da spendere, tra i controlli da effettuare per spese oltre i 5.000,00 euro (oltre alla visura camerale, al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, al Durc e ad Equitalia), mi è parso di capire che ci sia anche quello delle “Annotazioni anticorruzione sugli operatori economici”: tale controllo, da effettuarsi sul portale dell’ANAC, è obbligatorio?

Se sì, quale procedura occorre seguire per effettuare tale controllo?

Sono sufficienti le credenziali di accesso al portale oppure occorre una registrazione ad hoc?

 

Le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206/2018, evidenziano al paragrafo 4.2 i requisiti generali e speciali che l’operatore economico deve possedere, requisiti che vanno verificati dalla stazione appaltante secondo tre gradi di complessità, in funzione dalla fascia d’importo del contratto:

4.2.2. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC [...] verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) [...] sussistenza dei requisiti speciali ove previsti (come fatturato, abilità [...] requisiti che vengono richiesti raramente nella fascia sotto-soglia non negoziata). È necessaria inoltre la verifica delle «condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge 190/2012)».

In pratica:

  • Verifica di assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
  • DURC (servizi on-line di INAIL o INPS);
  • Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (art. 1, commi 52 e 53 della Legge 190/2012, cioè:
    1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
    2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
    3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    5. noli a freddo di macchinari;
    6. fornitura di ferro lavorato;
    7. noli a caldo;
    8. autotrasporti per conto di terzi;
    9. guardiania dei cantieri).
  • )

4.2.3. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52 della Legge 190/2012).

In pratica:

  • Casellario informatico ANAC;
  • DURC;
  • Assenza di condanne di cui all’art. 80, comma 1 del Codice – verifica tramite Casellario Giudiziale;
  • Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4) – tramite Agenzia Entrate;
  • Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4) – DURC;
  • Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 (art. 80, comma 5, lett. b) – Certificato Tribunale Civile + visura Registro Imprese;
  • Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (art. 1, commi 52 e 53 della Legge 190/2012) – vedi sopra.

4.2.4. Per importi superiori a 20.000,00 euro: verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52 della Legge190/2012 (senza alcuna semplificazione).

Le modalità di richiesta sono contenute nell’Allegato 1 – tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento del Quaderno MIUR n. 1 di giugno 2019: "Istruzioni Codice dei Contratti".

Per la consultazione ANAC occorre essere registrati come stazione appaltante sul sito dell’Autorità e aver attivato il profilo “Consultazione casellario imprese”.

N.B. – Le credenziali ANAC sono uniche per tutti i servizi dell’Autorità, quindi la registrazione deve essere effettuata una volta sola, ed eventualmente ampliata in seguito con la creazione dei profili necessari. Una volta ottenuta l’abilitazione, basta recarsi sulla pagina del casellario, e comparirà una maschera, dove fare la ricerca delle annotazioni, inserendo il codice fiscale dell’operatore economico (si può salvare/stampare la videata).

Da ricordare infine che:

  • agli operatori economici va richiesta l'autocertificazione dei requisiti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 (contratti fino a 5.000 euro);
  • da € 5.001 e fino a € 40.000 le Linee Guida ANAC prevedono l’obbligatorietà del DGUE, ma la FAQ dell’HDAC lo dà come discrezionale (quindi va bene l’autocertificazione).
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