Dovendo liquidare il compenso a un docente interno per attività di formazione svolta a favore dei colleghi, alla luce della circolare INPS n. 6 del 16/01/2014, tale compenso è assoggettato a tutte le ritenute e contributi di legge? In particolare, il compenso per attività di formazione svolta dall’animatore digitale interno all’Istituzione scolastica nell’ambito del PNRR è assoggettato a tutte le ritenute e ai contributi di legge?
Con la circolare 6/2014 l’INPS ha a suo tempo fornito ampie indicazioni alle amministrazioni e agli enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in merito (tra l’altro) alla imponibilità pensionistica e, quindi, all’assoggettabilità contributiva delle diverse tipologie di emolumenti retributivi.
In particolare l’INPS, nella prima parte della circolare, richiama:
- al punto 2 la retribuzione imponibile di cui al D.Lgs.314/1997: l’art. 51, comma 1 del TUIR riporta «l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve [...]» in quanto «risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente»;
- al punto 6 i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: l’art. 50 – ex art. 47 del TUIR – esclude «dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi – ma non ai fini fiscali – [...]» i redditi che «in linea generale sono quelli in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio», ricordando che «il legislatore ha raccolto in un’elencazione che ha carattere tassativo e che, quindi, non ammette interpretazioni estensive o analogiche una serie di fattispecie in cui i redditi, in assenza di una specifica previsione di legge, sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto non facilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro dipendente né tra quelli di lavoro autonomo».
Ruolo dell’animatore digitale
Nel caso particolare dell’animatore digitale, va tenuto presente che l’art. 2 del D.M. 222/2022 ha assegnato a ciascuna Istituzione scolastica la somma di 2.000 euro finalizzata alla la formazione del personale scolastico alla transizione digitale, coinvolgendo gli animatori digitali, che sono pertanto i destinatari privilegiati della ricerca volta a individuare gli esperti formatori.
Si ritiene che l’attività di formazione (con i redditi derivati) sia particolarmente correlata al suo profilo e al suo ruolo strategico all’interno dell’Istituto scolastico, anche in considerazione del fatto che la nota 24917 del 27/02/2023 del MIM, di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali”, nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR afferma che «nel caso in cui i formatori siano individuati nell’Animatore digitale o nel team per l’innovazione digitale, così come previsti nel Piano nazionale scuola digitale, in funzione del loro ruolo istituzionale, è consentito, documentare la selezione, allegando, in sede di rendicontazione, gli atti di individuazione di tali figure».
Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare accertamento, da parte della P.A., dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
Affidamento a personale interno
Quando si tratta di personale interno, viene affidato un incarico (a differenza del personale esterno, con il quale si stipula un contratto di prestazione d’opera assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo).
Tale incarico, che in genere riguarda lo svolgimento di attività che rientrano tra i compiti del profilo professionale di appartenenza del docente (art. 52, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; cfr. art. 2103 c.c.), ma può essere affidato anche per altre prestazioni (a condizione che l’interessato, attraverso idonea documentazione, dimostri l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo previsto), esula dall’ambito dell’affidamento di contratti di lavoro autonomo ed è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, per cui si applicheranno:
- gli oneri a carico dell’amministrazione: IRAP (8,5%) e cd. “INPS Stato” (24,2%);
- gli oneri a carico del lavoratore: cd. “INPS dipendente” (8,8%), fondo credito dipendente (0,35%) e IRPEF37 (da calcolare sull’imponibile fiscale e variabile in funzione della fascia di reddito a cui appartiene il beneficiario del compenso).
Si vedano in proposito le Linee guida PON nota 34815/2017 e le precisazioni 35926/2017.
In particolare, nel paragrafo “Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali”, le Linee guida PON così dispongono:
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003).