I commi 1 e 2, art. 45 del D.I. 129/2018 prevedono competenze diverse in capo al Consiglio d’Istituto; il primo comma concerne le fattispecie in cui il Consiglio deve deliberare di volta in volta, mentre il secondo comma contempla le ipotesi in cui il Consiglio determina i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, di una serie di attività negoziali, fra cui quelle relative agli appalti di valore superiore a 10.000 euro.
Nei casi specificatamente individuati dai due commi, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’Istituto.
In tali casi il Dirigente scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non pienamente autorizzato dal Consiglio d’Istituto.
Art. 45
1. Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine ad alcune fattispecie negoziali:
a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
f) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell’Istituzione Scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.
2. Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, di alcune attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
c) contratti di locazione di immobili;
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Istituzione Scolastica o in uso alla medesima;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
i) partecipazione a progetti internazionali;
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’art. 21.
Rispetto al D.I. 44/2001, precedente Regolamento di contabilità, emergono soprattutto le seguenti due novità:
- il Consiglio d’Istituto delibera in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria prevista. Viene precisato che tale delibera del Consiglio d’Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- il Consiglio d’Istituto delibera in ordine ai criteri ed ai limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro.
Pertanto ora per la Scuola è prevista la soglia di 10.000 euro quale limite per affidamenti diretti a cura del Dirigente scolastico.
Se si vorrà innalzare tale limite fino alla soglia dei 40.000 euro stabilita dal D.Lgs. 50/2016, la Scuola dovrà provvedere a far emanare apposita delibera dal Consiglio di Istituto.