Un assistente amministrativo con contratto part-time presta servizio nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì per complessive 18 ore settimanali. In dette giornate il dipendente presenta regolarmente richiesta di assenza, utilizzando prioritariamente l’istituto del congedo parentale. Come vanno computate le assenze del dipendente in considerazione del fatto che non coprono le giornate del martedì, mercoledì e del sabato e della domenica ricomprese nel periodo richiesto?
L’art. 58 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 11, del CCNL del Comparto Scuola, afferma: «I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa».
Tale articolo si limita a trattare esclusivamente l’istituto delle ferie, delle festività soppresse e del relativo trattamento economico, senza nulla specificare sugli altri istituti giuridici: malattia, permessi, congedi ecc.
Bisogna subito precisare che la questione si pone esclusivamente per il lavoratore a tempo parziale verticale, il quale svolge servizio ad orario parziale (es. 9 ore) su determinati giorni a settimana (es. 3), mentre nulla cambia per il personale in regime di part-time orizzontale, rispetto a chi è in regime di full-time, perché tale personale svolge servizio su tutti i giorni della settimana (ovviamente cambia il trattamento economico, che è commisurato alla durata della prestazione lavorativa es. 12 ore anziché 24 per un docente di scuola primaria).
Escluse quindi le ferie e le festività soppresse, chiaramente citate nell’art. 58 del CCNL/2007, quali altri istituti giuridici vanno riproporzionati per il lavoratore a tempo parziale verticale?
In diversi Orientamenti Applicati per altri Comparti, l’ARAN precisa che: «Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (vedi art. 23, comma 11 del CCNL integrativo del 16/05/2001 del Comparto Ministeri)».
Elemento comune a tutti questi istituti è la modalità con cui essi vengono conteggiati, ossia facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Di conseguenza, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno.
Ad esempio, secondo tale Orientamento, le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio.
Ad esempio, se un dipendente che lavora nei giorni di martedì e giovedì chiede 10 giorni di congedo parentale a partire dal martedì (ipotizzando il giorno 15 di un dato mese), tali giornate verranno conteggiate come segue:
Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24. Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 non vanno computati nel periodo di assenza, martedì 29 c’è il rientro in servizio.
L’ARAN continua nell’analisi precisando che il principio della proporzionalità è insito nello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto la sua ratio sembra rinvenirsi nella necessità di mantenere un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti a prescindere dalla diversità delle tipologie del rapporto di lavoro instaurato. Una diversa interpretazione comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il personale in part-time, con la conseguente penalizzazione dei dipendenti a tempo pieno.
Nel merito, l’art. 23, comma 11 del Comparto Ministeri, ha previsto, in via generale, che il personale con rapporto di lavoro di tipo part-time verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno e che il medesimo criterio si applica per il computo delle altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, incluse le assenze per malattia.
Pertanto anche i permessi retribuiti, i tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, le assenze dovute a malattia, il periodo massimo di conservazione del posto ecc. vanno rideterminati tenendo conto di tale criterio.
Il medesimo comma 11 dell’art. 23 summenzionato detta però delle deroghe alla regola generale relativamente, ad esempio, al permesso per matrimonio, al congedo parentale, ai permessi per maternità e ai permessi per lutto. Tali istituti non vanno, dunque, in alcun modo ridotti, ma vanno concessi con le medesime modalità e regole con cui si concedono per il personale a tempo pieno.
La stessa ARAN il 14/06/2013 è intervenuta nello specifico sul Comparto Scuola affermando che l’art. 4 (Principio di non discriminazione), comma 2, lett. b del D.Lgs. 61/2000, prevede che «il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’art. 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale».
Sulla base quindi dei principi desumibili dalla normativa di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza (vedi in particolare le sentenze di Cassazione Sez. lavoro, 30/12/2009, n. 27762 e 14/12/1999, n. 14065 che hanno affermato il principio del riproporzionamento del periodo di comporto in caso di part-time verticale) si ritiene che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale debba necessariamente tenere conto della ridotta entità della prestazione lavorativa, relativamente sia ai trattamenti economici per malattia, sia alle assenze dovute a malattia, sia ai permessi retribuiti che al periodo massimo di conservazione del posto, tutti elementi che dovranno essere rideterminati tenendo conto di tale criterio.
Si richiama anche un altro Orientamento sempre per la scuola: alla domanda «Come deve essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia nel caso di regime di part time verticale?» l’ARAN precisa:
Si fa presente che occorre andare a considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, solo in quest’ultimo caso si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti.
Stando quindi a quanto affermato dall’Agenzia, ed escluse le ferie e le festività soppresse il cui riproporzionamento è dettato dal CCNL/2007, andrebbero riproporzionati anche i permessi retribuiti (inclusi i 3 gg. della Legge 104/1992 e i permessi per motivi familiari e personali) e il periodo di comporto della malattia, mentre il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
Pertanto, in relazione al quesito posto e all’esempio sopra citato, le assenze per congedo parentale del dipendente in part-time interessato sono da considerare a calendario e non solo nei giorni in cui il dipendente presta servizio.