Può un docente di ruolo accettare una supplenza annuale nel profilo di assistente amministrativo?
Gli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente e ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
La supplenza deve essere conferita mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di II e/o III fascia, per classe di concorso o posto di insegnamento diverso rispetto a quello per il quale si è di ruolo, anche in provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
L’accettazione dell’incarico a tempo determinato non è subordinata all’autorizzazione del Dirigente scolastico.
L’art. 36 (personale docente) del CCNL comparto Scuola recita:
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
L’art. 59 (personale ATA) del CCNL Comparto Scuola recita:
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Tali articoli si riferiscono a tutti i docenti e a tutto il personale ATA già assunti a tempo indeterminato nel proprio ruolo o nel proprio profilo di appartenenza che risultino anche inseriti nelle graduatorie provinciali/istituto degli aspiranti a supplenza.
È utile subito chiarire che per durata “non inferiore ad un anno scolastico” si deve intendere anche il posto al 30 giugno (non solo quindi fino al 31 agosto come alcuni giornali che si occupano di consulenza scolastica hanno affermato), senza quindi nessuna distinzione se sia disponibile o vacante.
L’ARAN ha avuto infatti modo di precisare con nota prot. 1289 del 17/02/2004 che:
Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
Il MIUR con nota prot. n. 18543 del 13/11/2008 ha esteso tale possibilità anche ai contratti fino avente diritto per il personale ATA:
Si fa seguito alle note prot. n. 13561 del 28/08/2008 e prot. n. 15813 del 30/09/2008 dello scrivente ufficio riguardanti il conferimento di supplenze al personale in servizio, ai sensi degli articoli 36 e 59 CCNL 29/11/2007, per fornire alcuni chiarimenti in merito ai contratti sottoscritti da personale ATA nel corrente anno scolastico su posti disponibili entro la data del 31 dicembre, con durata fino alla nomina dell’avente diritto, ex art. 40 Legge 449/97. Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, si ritiene che i contratti in oggetto possano considerarsi ammissibili, dal momento che, in situazione di ordinaria gestione, trattandosi della copertura di posti disponibili per tutto l’anno scolastico, i Dirigenti scolastici avrebbero provveduto all’assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.
Pertanto, restano escluse dall’applicazione degli artt. 36 e 59 le supplenze brevi per sostituzione di personale temporaneamente assente (es. malattia o maternità) anche se fino al termine delle lezioni.
Il posto, infatti, deve risultare libero almeno fino al 30 giugno (rientrano quindi in questa casistica anche i posti, già occupati da titolari o supplenti, che si rendono di fatto disponibili, per qualsiasi causa, entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico).
Fatta questa necessaria disamina, la risposta alla domanda del quesito è no, in quanto nell’art. 36 si parla soltanto di rapporti di lavoro su ordine o grado diverso o per diversa classe di concorso.
Alla possibilità di lasciare la docenza per uno dei profili ATA non viene fatto riferimento, dunque possiamo affermare che un docente di ruolo non può accettare supplenze annuali per ricoprire uno qualsiasi dei profili ATA.