Sinergie di Scuola

Dovendo procedere alla scelta di compagnia assicurativa per la responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale di alunni e personale scolastico, vogliamo fruire dei servizi di un Broker specializzato e organizzato nel campo assicurativo. Per fare ciò, ricorriamo ad una indagine di mercato mediante lettera di invito a 3 o 5 Broker oppure avviso pubblico da pubblicare sull’albo online.
Vorremmo conoscere i criteri per l’aggiudicazione e quali requisiti fondamentali devono avere i Broker per essere ammessi ad eventuale gara.
Si fa presente che si procederà alla stipula di un contratto di durata triennale con la compagnia assicurativa (con delibera del Consiglio di Istituto) e, conseguentemente, anche con il Broker.

L’attività del broker assicurativo (figura disciplinata dall’art. 109, comma 2, lett. b del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209) è un servizio di cui le scuole possono fruire quando non vi siano professionalità specifiche presenti tra il personale in servizio; tale attività prevede l’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, che in qualità di intermediari agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Verificato che tale servizio non rientri nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni CONSIP o sul MePA, è necessario procedere all’individuazione del broker nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, con indagine di mercato/avviso di selezione cui far seguire una scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato e sempre nel rispetto dei principi di trasparenza.

I requisiti richiesti (oltre a quello essenziale di iscrizione al RUI, Registro Unico degli Intermediari assicurativi, previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 209/2005) sono:

  • requisiti generali di cui all’art. 80 – Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) modificato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56;
  • assenza di conflitto di interessi come previsto dall’art. 42, comma 2 e art. 80, comma 5, lett. d del D.Lgs. 50/2016 (nessun tipo di legame societario o lavorativo/professionale con le compagnie di assicurazione, i suoi soci, i responsabili dell’intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato);
  • regolarità versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente (regolarità del DURC).

Possono inoltre essere richiesti:

  • requisiti di idoneità professionale nel rispetto dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione alla CCIAA per l’oggetto sociale di esercizio del servizio di brokeraggio assicurativo);
  • requisiti di capacità economico-finanziaria nel rispetto dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (fatturato minimo annuo, ultimo bilancio in utile di impresa e copertura assicurativa RC contro i rischi professionali per gli eventuali danni causati da errori professionali);
  • requisiti di capacità tecniche e professionali nel rispetto dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (es. comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per almeno una istituzione scolastica o altra amministrazione pubblica, con regolare mandato di brokeraggio assicurativo).

Un esempio di griglia di valutazione è proposto in tabella.

In alcuni casi esaminati si riscontrano elementi di valutazione diversi, quali l’anzianità di iscrizione all’Albo dei broker e/o l’Attività di broker a favore di Istituzioni scolastiche statali, valutando anni e/o numero di contratti stipulati in un determinato periodo.

Pur essendo tali elementi più facilmente quantificabili, si ritiene non rispondano perfettamente all’esigenza di valutare le caratteristiche tecniche dell’offerta, trattandosi di dati/informazioni che rientrano nella sfera dei requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016).

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