È possibile stipulare un contratto di prestazione d’opera, con un pensionato, per lo svolgimento di un servizio di assistenza e formazione in ambito informatico? In tal caso quale sarebbe il regime fiscale e assistenziale-previdenziale applicabile al professionista?
Le norme su cui si basa l’attribuzione di incarichi al personale collocato in pensione, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono le seguenti:
- Il Testo unico sul pubblico impiego, di cui al D.Lgs. 165/2001;
- Il Decreto-Legge 95 del 6/07/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 135 del 7/08/2012;
- La Riforma Madia, Legge 124 del 7/08/2015;
- La circolare 6 del 4/12/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente l’interpretazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto-Legge 95/2012, come modificato dall’art. 6 del Decreto-Legge 90 del 24/06/2014.
La Legge 124/2015 all’art. 17, comma 3, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni (dunque Istituzioni scolastiche comprese), di attribuire incarichi:
- di studio;
- di consulenza;
- di direzione;
- di vertice nella pubblica amministrazione o in società controllate;
a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal fatto che siano stati lavoratori privati o pubblici dipendenti.
Sul punto si è espresso anche il Ministero per la Funzione Pubblica con circolare 6/2014, nella quale è stato indicato che «ai fini dell’applicazione dei divieti occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico. La disciplina in esame non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati [...]». La citata circolare, nella quale sono specificati gli incarichi inclusi e quelli esclusi dal divieto normativo di cui sopra, specifica che sono ammessi gli incarichi di docenza «purché si tratti di reali incarichi di docenza e l’incarico didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all’attività didattica effettivamente svolto».
Gli incarichi che non prevedono alcun corrispettivo, dunque non gravanti sulla spesa pubblica, possono essere attribuiti dalle pubbliche amministrazioni senza i divieti sopra indicati.
Come espressamente indicato dalla circolare 6/2014, l’incarico deve avere una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Al soggetto incaricato, fermo restando il divieto di qualsiasi somma a titolo di compenso, è possibile riconoscere il rimborso delle spese documentate mediante valida attestazione (scontrino, ricevute e fatture).
Prima dell’attribuzione, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità dell’incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata.
Fermo restando la facoltà di attribuire incarichi a titolo gratuito, è legittima l’attribuzione di incarichi retribuiti di docenza a personale in quiescenza, purché non si tratti di incarichi “di facciata” che mirino a nascondere incarichi di consulenza o aventi ad oggetto mansioni di competenza del personale interno all’Istituzione scolastica.
L’atto di nomina deve riportare:
- la natura dell’attività da espletare, con dettaglio delle singole prestazioni;
- l’indicazione di una congrua retribuzione, che sia proporzionata all’incarico;
- la durata temporale dell’incarico.
Infine l’art. 43, comma 3 del D.I. 129/2018, Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 107/2015, permette alle scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti.
Tali attività devono essere oggetto di una programmazione didattico-educativa coerente e inserita nel PTOF dell’istituto, previa formale delibera del Collegio docenti.
Le scuole devono specificare nel contratto di lavoro da stipulare con l’esperto esterno che il compenso previsto sarà liquidato al lordo Stato, cioè considerando tutte le ritenute eventualmente previste dalla legge in base alla situazione fiscale e previdenziale del prestatore al momento del pagamento.
Riguardo le ritenute da operare, per le prestazioni occasionali si applica il regime della ritenuta d’acconto IRPEF del 20% del compenso, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973.
La ritenuta va pagata dalle scuole, quale sostituto d’imposta, mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto.
Si tratta di ritenuta d’acconto perché in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi del prestatore, nell’anno successivo, questi dovrà versare l’eventuale differenza di IRPEF come conguaglio ove l’aliquota IRPEF sia più elevata.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26 della Legge 335/1995, se supera il reddito dei 5.000 euro derivante dall’insieme di tutte le prestazioni occasionali svolte durante l’anno anche verso diversi committenti.
La finalità è quella di versare il contributo previdenziale di natura pensionistica, che andrà ad alimentare il conto assicurativo del prestatore d’opera.
In caso di superamento, il professionista ha l’obbligo di comunicare alla scuola, in qualsiasi momento del rapporto lavorativo, il superamento del limite dei 5.000 euro. Così ad esempio, se la scuola contrattualizza l’esperto a febbraio e procede al pagamento del compenso nel mese di giugno, prima di erogarlo si dovrà accertare se nel frattempo si sia superata la soglia.
Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalle prestazioni occasionali superi i 5.000,00 euro annui sussiste un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS o ad altra gestione previdenziale prevista dalla normativa per lo specifico settore; in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Più in dettaglio, per le prestazioni esercitate abitualmente senza partita IVA con altra copertura previdenziale, si applicheranno le seguenti aliquote: contributo INPS pari a 2/3 per il committente e 1/3 per il prestatore d’opera del 24%, IRAP (8,50%) e ritenuta d’acconto (20%). Per le prestazioni esercitate abitualmente senza partita IVA senza altra copertura previdenziale, si applicheranno le seguenti aliquote: contributo INPS pari a 2/3 per il committente e 1/3 per il prestatore d’opera del 33,72%, IRAP (8,50%) e ritenuta d’acconto (20%).
Nel caso il reddito annuo derivante dalle prestazioni occasionali sia inferiore a 5.000,00 euro gli Incaricati non sono soggetti ad obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS o ad altra gestione previdenziale prevista dalla normativa per lo specifico settore; non sono dovuti i contributi previdenziali, ma si applicheranno le aliquote relative all’IRAP (8,50%) e alla ritenuta d’acconto (20%).
In relazione al quesito si ritiene quindi possibile stipulare un contratto di docenza per formazione con il dipendente in pensione con il regime fiscale e assistenziale-previdenziale sopra indicato.