Una dipendente, in servizio dal 1° settembre a seguito di trasferimento, ha fatto pervenire alla scuola il rigetto da parte dell’INAIL della richiesta, presentata in aprile 2020 (quanto era in servizio presso altra scuola) di riconoscimento di malattia professionale. La stessa ci ha informato di aver presentato ricorso.
Al SIDI la precedente scuola ha caricato l’assenza come malattia dovuta a causa di servizio.
Si chiede come procedere: correggere l’assenza o attendere l’esito del ricorso?
Riguardo alle malattie professionali, il CCNL Scuola del 29/11/2007 all’art. 20 recita:
Art. 20 – Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
L’art. 17 è il seguente:
Art. 17 – Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Dalla lettura dei due articoli possiamo dedurre che:
- la malattia professionale deve essere riconosciuta per poter godere dei benefici previsti;
- l’assenza per malattia professionale riconosciuta è retribuita per intero;
- l’assenza per malattia professionale riconosciuta rientra nel periodo di comporto.
La domanda presentata dalla dipendente è stata rigettata dall’INAIL e l’interessata ha presentato opposizione amministrativa all’INAIL stesso entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato; il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni.
Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare, con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
A questo punto i tempi di definizione della questione possono variare da un minimo di 5/7 mesi al termine di prescrizione per il ricorso giudiziale che è di 3 anni e 150 giorni, a decorrere dal giorno dell’infortunio.
È quindi possibile che passino molti mesi prima che la questione sia definitivamente conclusa, con il riconoscimento oppure il rigetto della domanda di malattia professionale.
Abbastanza lungo è anche il periodo di assenza per malattia che possiamo chiamare “ordinaria” previsto dal CCNL: 18 mesi, di cui i primi 9 con retribuzione intera (esclusi compensi accessori) + 3 retribuiti al 90% + 6 retribuiti al 50%. Ulteriori 18 mesi, a domanda dell’interessato, senza retribuzione.
Vediamo come la differenza, per il dipendente, sia esclusivamente di carattere retributivo: riduzione parziale e graduale dello stipendio dopo i primi 9 mesi di assenza del triennio per la malattia “ordinaria” e retribuzione intera – invece, per tutto il periodo di malattia professionale riconosciuta.
Non c’è alcuna differenza invece per il calcolo del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro a seguito di assenza per malattia, poiché anche quella riconosciuta come “professionale” rientra nel periodo di comporto, al termine del quale (18 mesi + max ulteriori 18, a richiesta) scatta il licenziamento, a insindacabile giudizio del datore di lavoro.
Licenziamento che non deve essere motivato, trovando giustificazione proprio nell’assenza protratta per il numero di giorni prestabilito dal CCNL.
A tale proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, 4/02/2020, n. 2527 ha affermato che le assenze per infortunio o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto solo nel caso in cui l’evento lesivo sia occorso per mancato adempimento del datore agli obblighi previsti dall’art. 2087 c.c.; non basta dunque che la malattia abbia un’origine professionale o sia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa e alla sua genesi, il datore di lavoro (Dirigente scolastico nel nostro caso) risulti responsabile della situazione nociva e dannosa, per non aver posto in essere le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.
Sarebbe interessante a questo punto anche sapere se l’interessata sia un’insegnante o una collaboratrice scolastica o un’assistente amministrativa o tecnica, quale sia la patologia di cui soffre, che cosa contenesse il DVR della scuola precedente (presumibilmente quella in cui si è sviluppata la malattia), avere un’idea delle possibili omissioni in materia di sicurezza di quel datore di lavoro e via dicendo.
Troppi elementi non sono noti e troppo tempo potrebbe passare prima che la domanda dell’interessata sia definitivamente accolta o respinta.
Certamente la scuola di attuale titolarità non è in possesso di documenti che giustifichino la gestione dell’assenza come malattia professionale e certamente non può intervenire in SIDI per modificare la tipologia di assenza inserita fino al 31 agosto, ma – tenute in debita considerazione sia le incognite sia la recente sentenza della Cassazione – si consiglia di considerare la dipendente assente per malattia “ordinaria” dal 1° settembre 2020, applicando le trattenute previste dall’art. 17 del CCNL e conteggiando l’assenza nel periodo di comporto.
Sarà necessario valutare attentamente la situazione (se non ancora definita) solo prima dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, anche concordando uniformità di comportamenti con la scuola di precedente titolarità (l’assenza cioè deve essere tutta della stessa tipologia).