Sinergie di Scuola

Si possono richiedere due o più visite fiscali per uno stesso periodo di malattia?

Se si possono richiedere e il dipendente sottoposto non è presente ad una di esse, che conseguenze ci sono per lo stesso e quali gli adempimenti a carico del Dirigente?

E inoltre, cosa bisogna fare in caso di assenze prolungate o frequenti in determinati periodi dell’anno scolastico, per sottoporre i dipendenti ad una più stringente ed efficace verifica del reale stato di salute?

L’art. 55-septies, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il successivo comma 5-bis prevede che qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi – che devono essere, a richiesta, documentati – è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS.

L’INPS, con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018, in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni amministrative e procedurali fornite dal medesimo Istituto con diversi messaggi a partire dalla scorso agosto, ha fornito un riepilogo delle disposizioni di legge vigenti in materia di Polo Unico delle visite fiscali e delle istruzioni operative diramate.

Viene ribadito che la normativa vigente ha attribuito solo alcune specifiche competenze all’Istituto (la competenza esclusiva all’effettuazione delle visite fiscali nonché la possibilità di accertamenti d’ufficio), mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni i poteri di verifica e valutazione.

Il D.Lgs. 75/2017 – apportando modifiche all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 – fa espresso riferimento alla trattazione da parte dell’INPS dei dati contenuti nella certificazione telematica di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico, ma non ha innovato nulla in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle istituzioni scolastiche interessate.

Pertanto, eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. 165/2001) i controlli circa la loro validità.

Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare, è già stato precisato con il messaggio n. 4282/2017 che la stessa può essere prodotta all’INPS in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.

A tal fine, con i messaggi n. 3384/2017 e n. 4282/2017 sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

  1. è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
  2. è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. L’Ufficio medico legale procede con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale.

L’INPS ribadisce altresì che il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), ad avvisare la scuola di servizio, la quale dovrà provvedere a trasmettere l’informazione all’INPS.

La comunicazione di eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia deve essere effettuata da parte delle scuole nelle seguenti modalità:

  • inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
  • rivolgendosi al Contact center.

Prima del 1° gennaio 2018 il medico, una volta effettuato un controllo, non poteva più tornare (per tutto il periodo indicato nel certificato medico); adesso non è più così. Questo perché con la riforma della Pubblica Amministrazione voluta dalla Ministra Madia si è cercato di dare una stretta al problema dell’assenteismo nel pubblico impiego, introducendo delle nuove regole per le visite fiscali. Quindi, ora il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di essere reperibile per tutto il periodo di assenza dal lavoro (ma solo negli orari delle fasce di reperibilità) anche nel caso in cui sia già stato sottoposto alla visita fiscale.

Richiamato il quadro normativo vigente anche alla luce delle recenti indicazioni dell’INPS, in merito ai quesiti posti si ritiene quanto segue.

  1. È possibile richiedere più visite fiscali per uno stesso periodo.
  2. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. In giurisprudenza è stato precisato che ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio per malattia, abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della malattia (cfr. art. 17 CCNL Scuola), la omessa comunicazione vale ad integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza (Cass. 4/02/2015 n. 2023). Ne consegue che la scuola, una volta che ha ricevuto la comunicazione da parte del dipendente di assenza per malattia, può (o deve a seconda dei casi) richiedere la visita fiscale anche se non ancora in possesso del certificato medico telematico.
  3. Stante quanto detto sopra, il dipendente è tenuto a comunicare all’Amministrazione il domicilio ove trascorrerà la prognosi, allorché questo sia diverso da quello in possesso della scuola; in caso di mancata comunicazione (ai fini dei relativi adempimenti: es. invio visita fiscale) si intende il domicilio che la scuola ha già agli atti. La variazione di domicilio può essere inserita anche dal medico di base nel certificato telematico. Tuttavia, ciò non esonera il dipendente anche dalla comunicazione alla scuola; ciò è necessario allorché, ad esempio, la scuola dovesse valutare una eventuale assenza alla visita fiscale. Il Dirigente valuterà se le giustificazioni addotte per una eventuale assenza del dipendente alla visita fiscale sono idonee. Altrimenti erogherà le sanzioni previste.
  4. La scuola può richiedere visite fiscali all’INPS quando ritiene necessario il controllo, ma sull’effettuazione i medici INPS sono i soli competenti.
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