Due docenti di un istituto con contratto part-time (uno di ruolo e uno con contratto al 30 giugno) hanno dato disponibilità allo svolgimento di progetti retribuiti con fondi esterni (Genitori e Comune). Entrambi sono titolari di partita IVA.
In particolare, il primo progetto è di Lingua Inglese ed è svolto da docente di lingua inglese con incarico al 30 giugno (12 ore), titolare di partita IVA regime dei minimi.
Il secondo progetto è di Educazione Musicale, è svolto da docente di Musica con contratto a tempo indeterminato part-time, titolare di partita IVA (esente IVA).
È corretto:
- considerare lo svolgimento del Progetto come acquisto di servizi, con affidamento diretto (Determina + CIG + affidamento diretto e successiva fattura), oppure
- considerare un incarico /collaborazione (determina + lettera incarico + PERLAPA con successiva fattura e Certificazione Unica)?
Considerato che entrambi i docenti sono in servizio part-time, va detto innanzitutto che non sussistono problemi di incompatibilità con lo svolgimento di attività autonome, e quindi il possesso di partita IVA.
Che cosa distingue l’offerta di un servizio (che si “acquista” seguendo le regole del Codice dei Contratti e del Regolamento di contabilità) dalla prestazione di lavoro autonomo (previa stipula di contratto di prestazione d’opera, regolato dall’art. 2222 del codice civile, dall’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e comunque del Regolamento di contabilità)?
La differenza sta nel fatto che nel servizio l’esecuzione dell’opera avviene tramite un’organizzazione di tipo imprenditoriale (es. ditta, associazione con personalità giuridica ecc.), mentre nel lavoro autonomo l’esecuzione avviene tramite il lavoro svolto prevalentemente dal prestatore d’opera, che può anche essere titolare di partita IVA, senza che questa circostanza influisca sul fatto che presta un’opera e non vende un servizio.
Per fare un esempio: se mi fa male un dente e mi rivolgo a una clinica per farmi visitare dal primo dentista che la clinica mette a disposizione, acquisto un servizio offerto dalla clinica; se invece mi rivolgo al mio dentista di fiducia nel suo studio professionale, mi avvalgo della sua prestazione d’opera.
Nel nostro caso tuttavia, la considerazione da fare prima di tutto è che stiamo parlando di due docenti in servizio presso la scuola.
La scuola, al fine di realizzare il progetto, provvederà avviando una ricerca interna; qualora la ricerca interna non dia esito, si rivolgerà all’esterno, cercando le risorse necessarie, come previsto dalla normativa vigente:
D.Lgs. 165/2001
[...]
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca... ( omissis)
D.I. 129/2018 , art. 43
[...]
3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
D.I. 129/2018 , art. 44
[...]
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Le risorse umane per svolgere il progetto sono in questo caso reperibili tra il personale dell’Istituto, che darà la propria disponibilità rispondendo alla ricerca interna.
Diversamente, i due docenti non potranno partecipare alla ricerca di esperti esterni, perché la scuola avrà accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e quindi le risorse che non c’erano prima non possono manifestarsi dopo.
Trattandosi quindi di personale della scuola, sarà loro conferito un incarico e saranno pagati con i compensi previsti dal CCNL (lordo orario di € 35,00 o € 17,50 a seconda che si tratti di docenza o attività funzionali) e applicazione delle normali ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali, oltre che degli oneri a carico dello Stato.