Si chiedono chiarimenti in merito alla riduzione oraria a 35 ore settimanali: innanzitutto cosa si intende con presenza di più turni o una forte oscillazione dell’orario ordinario?
Una collaboratrice scolastica che ha un orario 8.00–14.00 lunedì e martedì, poi gli altri 4 giorni della settimana 12.30–18.30 rientrerebbe? Le oscillazioni o le turnazioni devono essere considerate nell’arco della stessa settimana?
Sul come riconoscerla si chiede se sia corretto l’iter: piano delle attività, fase di confronto del Dirigente scolastico con le RSU. Le ore possono essere recuperate in estate durante la sospensione dell’attività didattica?
L’orario ordinario di lavoro del personale ATA continua ad essere regolato dall’art. 51 del CCNL 29/11/2007, che definisce «orario ordinario di lavoro» quello di 36 ore, «suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane [...]».
Per quanto riguarda i turni, l’art. 53, comma 2, lett. C del medesimo contratto precisa che «la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni [...]» e che «si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio» (specifiche confermate dall’art. 66 del CCNL 18/01/2024).
Delle 35 ore tratta invece l’art. 55, che individua i destinatari della riduzione:
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti Istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
Se ne deduce che:
- l’orario ordinario (normale) è di 36 ore continuative antimeridiane (o pomeridiane);
- si fanno i turni per coprire tutto l’orario di servizio giornaliero dell’Istituzione scolastica e si considera in turno il personale che ruota per coprire le necessità di apertura massima prevista nella sede;
- ogni altra incombenza, compresa quella di definire chi ha diritto a fruire delle 35 ore, è demandata alla singola Istituzione scolastica e, dal 18/01/2024, al momento di “confronto” tra Dirigente scolastico e RSU e non più contrattazione, confronto peraltro non obbligatorio ma che avviene a seguito di proposta del DS o di richiesta sindacale (art. 6, comma 2 del CCNL 18/01/2024).
L’iter da seguire prevede che il Dirigente scolastico adotti il piano delle attività ATA proposto dal DSGA, previo specifico incontro con il personale ATA, dopo averne verificato la congruenza con il PTOF e dopo il confronto con la RSU (art. 66, comma 1 del CCNL 18/01/2024).
Compete dunque al DSGA individuare le persone che hanno diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali e al Dirigente scolastico autorizzare tale riduzione, rispettivamente proponendo e adottando il piano delle attività ATA.
Oltre a quanto riportato, non si riscontra alcun supporto normativo che definisca senza incertezze il concetto di «significative oscillazioni» e/o la frequenza temporale dell’avvicendamento nei turni.
L’ARAN (CIRS12 e CIRS9 del 24/02/2021) si limita ad affermare che il beneficio non può essere esteso a tutto il personale ATA, ma che «devono coesistere sia la condizione soggettiva (l’articolazione oraria in turni e/o significative oscillazioni degli orari individuali) che quella oggettiva (la specifica tipologia di scuola)».
In una precedente risposta, l’ARAN rimandava al Dirigente scolastico interrogante la valutazione del caso, citando la nota MEF n. 73072 del 6/06/2006 che forse è la fonte dalla quale si può – per negazione – capire qualcosa di più.
In tale nota infatti il MEF afferma testualmente che la riduzione di orario «non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano».
Si ritiene di poter affermare quindi che – ferma restando la condizione oggettiva di scuola aperta per più di 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana – due turni diversi effettuati nella stessa settimana (8.00–14.00 e 12.30–18.30) costituiscano una significativa oscillazione dell’orario ordinario, così come potrebbe essere, allo stesso modo, lo svolgimento di turni a cadenza giornaliera (un giorno al mattino e l’altro al pomeriggio) o settimanale (una settimana al mattino e una settimana al pomeriggio).
Non annulla l’avvicendamento nei turni il fatto che l’orario sia fissato annualmente nel piano delle attività, dato che permane l’alternanza in orari ciclicamente diversi (turni) del personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio e che pertanto si considera in turno.
Potrebbe sorgere un dubbio su un eventuale turno fisso su tarda mattina/pomeriggio, che è particolarmente gravoso, ma è escluso dal beneficio della riduzione, secondo il MEF, in quanto turno fisso.
Certamente non costituisce significativa oscillazione dell’orario ordinario l’effettuazione di due rientri pomeridiani (oltre alle ore del mattino) per recuperare la giornata di sabato, qualora l’orario di svolga su 5 giorni settimanali.
Vi sono dei modelli riguardo all’iter da seguire?
Non ci sono modelli relativi all’iter da seguire, il quale viene riepilogato nella premessa dell’atto dirigenziale di adozione del piano delle attività del personale ATA proposto dal DSGA; ad esempio:
Il Dirigente scolastico,
VISTO l’art. 63, comma 1 del CCNL 18/01/2024;
VISTA la direttiva dello scrivente al DSGA, prot. n. ___ del ___;
VISTA la proposta di piano delle attività dei servizi generali e amministrativi presentata dal DSGA in data ___;
VERIFICATA la congruenza della proposta con il PTOF triennio ___ e successivi aggiornamenti;
DATO ATTO che la proposta è stata oggetto di confronto con le RSU e i sindacati territoriali firmatari del vigente CCNL del Comparto;
... nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità
ADOTTA ...
Se vi è un plesso che ne avrebbe diritto e i collaboratori scolastici lavorano con un orario ordinario di 7,12 ore, è corretto che nelle ferie natalizie/pasquali continuino con l’orario ordinario (7,12 ore) per poi recuperare in estate tornando a 36 ore?
Premesso che il diritto alla riduzione a 35 ore viene a decadere nei periodi di sospensione dell’attività didattica o quando l’attività didattica si svolge esclusivamente in orario antimeridiano, la modalità di recupero della 36a ora può essere applicata in modi diversi, riducendo l’orario di lavoro settimanale di 12 minuti al giorno o di un’ora in un unico giorno, posticipando l’entrata o anticipando l’uscita rispetto agli altri giorni, oppure (come a volte avviene) cumulando le ore settimanali fatte in più per recuperarle nei prefestivi o in periodo estivo.
Considerato tuttavia lo spirito della norma, che consente a chi effettua un orario disagevole di lavorare un’ora in meno alla settimana proprio per compensare la gravosità del lavoro e alleggerirlo, si ritiene che l’effettuazione di 36 ore settimanali, in presenza delle circostanze che giustificano la riduzione a 35 ore, sia incongruente con la finalità del beneficio, oltre che foriera di dubbi e complicazioni sul recupero, e pertanto sconsigliabile.