Qualora un docente debba spostarsi con mezzo proprio per motivi di servizio in situazioni eccezionali, è coperto da assicurazione per infortunio sul lavoro in itinere?
Le situazioni eccezionali cui si fa riferimento sono le seguenti:
- mancanza di posto sullo scuolabus che accompagna gli alunni per lo svolgimento di lezione di educazione motoria in plesso diverso da quello della sede di servizio (lo scuolabus è omologato per un solo adulto accompagnatore, quindi il docente curriculare prende posto con gli alunni e il docente di sostegno resta fuori);
- mancanza di posto sullo scuolabus che accompagna gli alunni per uscite didattiche (lo scuolabus è omologato per un solo adulto accompagnatore, quindi un docente curriculare prende posto con gli alunni e gli altri docenti restano fuori).
Con l’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che ha disapplicato l’art. 15 della Legge 836/1973 e l’art. 8 della Legge 417/1978, cessano di avere effetto le disposizioni in materia di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, con l’eccezione dei casi di esercizio di funzioni ispettive e di verifica e controllo, così come precisato nella circolare MEF n. 36 del 22/10/2010, trasmessa alle scuole con nota MIUR n. 9808 del 5/11/2010.
Nella circolare si evidenzia che «conserva efficacia l’art. 9 della Legge 417/1978, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale e che in tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia [...]».
La ratio della normativa infatti non è quella di intervenire sull’istituto dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Pertanto, eccetto i casi sopra indicati (funzioni ispettive e verifica e controllo), è facoltà dell’Amministrazione autorizzare l’uso del mezzo proprio del dipendente «con provvedimento motivato [...] quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente» (art. 9 della Legge 417/1978) ai soli esclusivi fini della copertura assicurativa, con esclusione di qualsiasi possibilità di rimborso della spesa per tale utilizzo.
L’autorizzazione deve sempre essere data per iscritto, previa valutazione da parte del Dirigente scolastico della effettiva necessità e convenienza per l’Amministrazione, con atto ben motivato e circostanziato, deve essere limitata ai soli casi di particolari esigenze di servizio e all’ efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico quando manchino i servizi di linea oppure il loro orario non sia conciliabile con lo svolgimento dell’incarico.
Considerato che la circolare 36/2010 del MEF prevede una «copertura assicurativa» in base a non meglio precisate «vigenti disposizioni in materia», va valutata la stipula di una polizza Kasko per la R.C. contro terzi e per eventuali danni al mezzo privato, stipula i cui costi tuttavia confliggono con le esigenze di contenimento della spesa pubblica introdotte dalle norme sopra citate.
Copertura INAIL
Relativamente all’assicurazione INAIL, la circolare 28 del 23/04/2003 (Insegnanti, punto c) già prevedeva quanto segue: «Per quanto riguarda infine il caso dell’insegnante chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa».
Nella circolare 45 del 26/10/2023 l’INAIL illustra l’ampliata disciplina assicurativa introdotta con l’art. 18 della Legge 85 del 3/07/2023, dapprima circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023/2024 e successivamente prorogata al 2024/2025 con l’art. 9, comma 1 del D.L. 113/2024 (DL Omnibus); tra l’altro si legge che «la copertura assicurativa per il personale scolastico [...] comprende tutte le attività di insegnamento [...] la tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo [...]» e che i «lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle Istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento».
In tale circolare (punto B) sono riepilogate le prestazioni assicurative economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative fornite dall’INAIL nei casi di infortunio sul lavoro, che escludono, oltre alla responsabilità civile e ai danni ai veicoli, anche l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro (MIM) provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
L’INAIL offre inoltre la copertura assicurativa in itinere, con la sola esclusione del rischio elettivo (quando il lavoratore compie un’azione volontaria e sconsiderata) ma occorre tener presente che l’infortunio in itinere è quello che avviene in tragitti ben definiti sotto il profilo normativo: in base all’art. 2, comma 2 del D.P.R. 1124/1965 e all’art. 12 del D.Lgs. 38 del 23/02/2000 infatti, «l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti [...]. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato».
Assume una valenza diversa, ai fini assicurativi, l’infortunio che si verifica durante una uscita didattica, ma il fatto che in tale occasione il lavoratore si trovi “in missione” lo pone in una situazione di “costrittività lavorativa”, per cui l’INAIL, nella sua circolare n. 52 del 23/10/2013, conclude che «si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione».
Il Dirigente scolastico
Nelle ipotesi prospettate occorre pertanto verificare che siano presenti le particolari esigenze di servizio, che sia correttamente seguito l’iter procedurale relativo alle uscite didattiche, che non vi siano alternative rispetto all’organizzazione prevista, che ci sia un regolamento di Istituto che contempla i casi di necessario utilizzo del mezzo proprio e che – ovviamente – le uscite siano previste nel PTOF.
Il Dirigente scolastico dovrà valutare tali circostanze ed eventualmente autorizzare, ai soli fini della copertura assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni in materia, la formale richiesta di utilizzo del mezzo proprio che sarà presentata dal docente impossibilitato a salire sullo scuolabus omologato per un solo accompagnatore adulto (può essere anche il docente di classe, dato che il docente di sostegno è a tutti gli effetti docente della classe).
È opportuno che la richiesta, debitamente motivata, contenga – oltre agli estremi dell’incarico dirigenziale che autorizza la missione/accompagnamento della classe – anche una dichiarazione circa la proprietà dell’auto, il numero di targa, la polizza assicurativa del veicolo, la conformità con le norme previste dal codice della strada per l’immatricolazione e la circolazione dei veicoli, oltre al possesso di regolare patente di guida.
Considerati infine i limiti e le esclusioni della copertura assicurativa INAIL, occorre valutare la stipula di una polizza assicurativa integrativa cui potrà volontariamente e discrezionalmente aderire il personale interessato.
Si ritiene sia in ogni caso utile e opportuno che l’Istituto scolastico esplori ogni possibile alternativa, chiedendo anche all’Ente proprietario dello scuolabus di prevedere le modifiche tecniche e dei documenti di circolazione del veicolo in modo tale da consentire la presenza di due accompagnatori.