Sinergie di Scuola

La ricostruzione di carriera è un istituto contrattuale previsto per alcune categorie appartenenti al Pubblico Impiego, tra le quali rientrano il personale docente e il personale ATA della scuola. 

Da un punto di vista storico, la progressione di carriera per i docenti e il personale ATA esiste almeno dagli anni ‘80, ma una vera e propria riforma di questo istituto si è avuta con il DPR n. 399/88. Tuttavia, precedentemente a quest’ultima, era già operativa una progressione retributiva per i docenti, la quale prevedeva un aumento del 2.50% della retribuzione tabellare ad ogni biennio di servizio. Oltre allo stipendio tabellare, il docente percepiva anche l’indennità di funzione, nonché l’indennità integrativa speciale, prima che quest’ultima venisse incorporata nello stipendio base a far data dall’1/01/2003.

L’inquadramento retributivo avvenuto con il DPR 4/08/1995

Con il DPR 4/08/1995 assistiamo ad un evento di portata storica, poiché tutto il servizio valutabile prestato dal docente (sia quello di ruolo che quello pre-ruolo) viene fissato al 31/12/1995. A partire dall’1/01/1996, il servizio riconosciuto e valutato al 31/12/1995 viene utilizzato per l’inserimento del docente e del personale ATA nella nuova struttura retributiva, i cosiddetti gradoni o fasce. Ad esempio, il docente che al 31/12/1995 aveva da poter far valutare 13 anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo veniva inserito in fascia 9-14.  

Le tabelle retributive del personale della scuola si articolano nelle seguenti fasce di anzianità, entro cui vengono graduate le retribuzioni del personale. Ecco il prospetto dei gradoni:

Prospetto dei gradoni

Come chiederla?

Il diritto a vedersi riconosciuti gli anni di pre-ruolo decorre dal primo giorno successivo al superamento dell’anno di prova e formazione (quindi dal 1° settembre). 

La domanda, redatta su apposito modello (vedi fac-simile), va presentata alla segreteria del proprio istituto, la quale è obbligata a protocollarla. Bisogna non dimenticare di produrre questa istanza, poiché il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile (la prescrizione è decennale). 

L’istituzione scolastica è tenuta ad evadere l’adempimento nei tempi strettamente necessari, predisponendo il relativo provvedimento direttamente dal SIDI. 

L’interessato, ovviamente, dovrà presentare ogni atto probante al riconoscimento del servizio prestato (certificati di servizio) e farsi consegnare dalla scuola una copia del provvedimento redatto. 

L’istituzione scolastica dovrà inoltre provvedere all’inoltro del provvedimento alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la quale è tenuta al controllo della veridicità degli atti nonché all’acquisizione del diritto prima di procedere alla relativa vidimazione. 

L’atto, una volta vidimato, è a tutti gli effetti esigibile, quindi gli uffici pagatori provvederanno quanto prima ad applicare il relativo decreto sulle competenze del docente attraverso l’erogazione degli arretrati ove dovuti e l’indicazione del gradone di inserimento, oltre al prospetto del passaggio al gradone successivo (in genere questi dati sono rinvenibili nella prima pagina del cedolino, in alto a destra).


Prescrizione: attenti alla scadenza!

La prescrizione è disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile. 

Dalla conferma in ruolo decorre l’inizio della prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera o dei benefici della ricostruzione carriera. La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (ossia la domanda tardiva preclude la possibilità di ottenere la ricostruzione e i suoi benefici), mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni, indi per cui l’interessato può chiedere e ottenere la ricostruzione di carriera, ma perde solo una parte degli arretrati, ossia quelli relativi al periodo anteriore al quinquennio antecedente all’istanza di ricostruzione carriera. 

Non tutti gli anni di pre-ruolo svolti sono utili ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti seppure utili ai fini del diritto e della misura al trattamento di quiescenza, possono essere utili ai fini della progressione di carriera solo se superiori ai 180 giorni o comunque se svolti a partire dal 1° febbraio fino al termine delle attività.

Servizi pre-ruolo prestati dal personale docente

Nella tabella 1 proponiamo un prospetto comprendente tutti i servizi valutabili a seconda dell’ordine di scuola presso cui si è docenti a tempo indeterminato.

La ricostruzione di carriera non è un diritto di tutti

La ricostruzione di carriera è un istituto contrattuale che può essere richiesto solo dal personale in servizio a tempo indeterminato una volta superato l’anno di prova e formazione; può essere inoltre richiesto dai docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado stabilizzati. 

I docenti di religione cattolica, una volta svolti quattro anni di servizio con incarico nella scuola primaria o dell’infanzia con almeno dodici ore o nella scuola secondaria di primo e secondo grado per almeno 9 ore (per quest’ultima situazione devono ricorrere le ragioni strutturali), maturano il diritto alla ricostruzione di carriera e quindi vengono giuridicamente definiti docenti stabilizzati in quanto, pur non essendo docenti a tempo indeterminato, acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei docenti di ruolo.

Gli effetti del D.P.R. n. 399/1988

Con la sottoscrizione di questo decreto vengono stabilite le modalità di valutazione di tutto il servizio pre-ruolo, che viene ancora oggi valutato nel modo seguente: i primi 4 anni sono valutati per intero, sia giuridicamente che economicamente, mentre per gli anni successivi solo 8 mesi ricevono valutazione giuridica ed economica ed i rimanenti 4 mesi ricevono valutazione solo economica, venendo infine accantonati.

Questo accantonamento non è definitivo poiché, per quanto riguarda il personale della scuola dell’infanzia e primaria, tutto il pre-ruolo accantonato viene recuperato al 18° anno di servizio dalla data di superamento dell’anno di prova con la seguente modalità: inquadramento attuale fascia 15 > recupero al 18°  anno di servizio di anni 3 accantonati > passaggio in fascia 21.

Per quanto riguarda il personale docente delle scuole superiori di primo e secondo grado tutto il servizio pre-ruolo accantonato viene recuperato al compimento del 16° anno di servizio dalla data di superamento dell’anno di prova con la seguente modalità: inquadramento attuale fascia 15 > recupero al 16° anno di servizio di anni 5 accantonati > passaggio in fascia 21. 

Per quanto concerne il personale ATA, il servizio pre-ruolo accantonato viene recuperato al compimento del 20° anno di servizio con la seguente modalità: inquadramento attuale fascia 15 > recupero al 20° anno di servizio di anni 4 accantonati > permanenza in fascia 15 ma con anticipo di anni 4 del passaggio alla fascia 21.


I passaggi di ruolo e l’istituto della temporizzazione

Nel corso della propria carriera, un docente può chiedere il passaggio ad un ordine di scuola superiore. In questo caso, per effetto della diversificazione delle retribuzioni tra il personale docente appartenente alla scuola dell’infanzia e primaria e quello delle scuole secondarie di primo e secondo grado, bisogna procedere alla riformulazione della ricostruzione di carriera attraverso l’istituto della temporizzazione.

Vediamo come si calcola la temporizzazione: si contestualizza la fascia e conseguenzialmente la retribuzione del docente. A questo punto si procede all’inserimento nella fascia corrispondente al nuovo ruolo ovvero si verifica quale fascia si avvicina più o meno alla retribuzione del docente a seguito del passaggio. La differenza retributiva risultante viene attribuita come assegno ad personam e consente l’anticipo per il passaggio alla fascia stipendiale immediatamente successiva.

Altri benefici

La progressione della carriera è incentivata anche da:

  1. servizio militare: è utile ai fini della carriera il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio sostitutivo di leva, prestato in costanza di rapporto ovvero successivamente all’accettazione della nomina. Con la riforma del servizio militare di leva l’art. 20 della legge n. 958/1986 si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30/01/1987 e successivamente, fosse valutato giuridicamente per la progressione di carriera a prescindere dal rapporto di impiego costituito o meno;
  2. benefici ex legge 336/1970, art. 1: a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra,profughi, ex deportati o ex perseguitati, sia politici che razziali ai quali è riconosciuta agli effetti giuridici sin dalla decorrenza della nomina un’anzianità pari ad anni due o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia, in internamento o per ricovero in luoghi di cura.
    Tale beneficio viene attribuito una sola volta della carriera e, pertanto, qualora ne abbia beneficiato in un ruolo, in caso di successivo passaggio, non può beneficiarne in un altro. Tale beneficio, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 498/1992, viene poi riassorbito con la normale progressione economica o di carriera;
  3. riconoscimento di infermità dovuta a causa di servizio: l’art. 44 del R.D. 1290/1922 riconosce determinati benefici in carriera connessi ad infermità acausa di servizio. Il beneficio consiste in un miglioramento economico pari al 2,50% per le prime sei categorie, o all’1,25% per la settima e ottava categoria sullo stipendio in godimento. Tale beneficio, tuttavia, è stato eliminato dall’art. 70 del D.L. 122/2008, convertito in legge n. 133 del 6/08/2008, in vigore dal 1° gennaio 2009.

Supervalutazione del servizio

  1. Servizio prestato all’estero: il servizio prestato all’estero va calcolato doppiamente per i primi due anni e per i successivi con l’aumento di un terzo ai soli fini degli aumenti periodici dello stipendio. Il beneficio in questione è accordato su richiesta dell’interessato e viene riassorbito al conseguimento della classe successiva.
  2. Servizio prestato in paesi in via di sviluppo: è attribuita nella misura di un mese di anzianità ai soli fini economici ogni trimestre effettivamente prestato all’estero.
  3. Servizio prestato in sedi di montagna: beneficio previsto dalla legge 90/1957 art. 3 agli insegnanti di scuola primaria che hanno prestato servizio ininterrotto per almeno un triennio nello stesso comune, è attribuito nella misura di un anno ai fini giuridici ed economici, che nei casi di passaggio va comunque conservato.

Servizi pre-ruolo prestati dal personale Ata

Personale ATA Con l’entrata in vigore dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 23/08/1999 n. 399, il personale ATA è stato equiparato, in materia di riconoscimento dei servizi, al personale docente: «Il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, è valutato nella misura di 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici». Quindi da ciò constatiamo che il procedimento è identico a quello del personale di ruolo.

I servizi pre-ruolo riconoscibili al personale ATA sono tutti i servizi prestati nelle scuole statali, compresi quelli prestati in qualità di docente, anche senza il possesso del prescritto titolo di studio.

Restano esclusi dal riconoscimento i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università e quelli prestati alle dipendenze degli Enti locali. 

Tuttavia, a seguito della legge 124/1999 con la quale il personale non docente alle dipendenze degli Enti locali è transitato alle Istituzioni scolastiche statali – e, quindi, allo Stato – il servizio che non è stato oggetto di riconoscimento ha dato luogo ad innumerevoli contenziosi.

I servizi prestati dal personale ATA vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Al personale ATA il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo. Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo si acquisisce dopo il superamento del periodo di prova.

Come già detto, il periodo di prova per il personale ATA ha durata di 2 mesi per il personale appartenente al profilo A e di 4 mesi per i restanti profili. Per il computo dei mesi si parte dalla decorrenza economica della nomina in ruolo o meglio dall’assunzione in servizio.

Dopo il superamento del periodo di prova l’interessato può produrre istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo.

Interruzioni e ritardi nella progressione della carriera

La carriera del personale della scuola subisce delle interruzioni quando il dipendente effettua una delle assenze sotto indicate:

  • aspettativa per motivi di famiglia;
  • aspettativa per motivi di studio e ricerca;
  • aspettativa per ricongiungimento del coniuge all’estero;
  • aspettativa non retribuita (anno sabbatico);
  • aspettativa recupero tossicodipendenze;
  • assenza ingiustificata;
  • congedo per particolari patologie dei familiari;
  • congedo per la formazione;
  • esoneri dipendenti pubblici con contratti presso Università;
  • proroga eccezionale dell’aspettativa;
  • ulteriore assenza per malattia (art. 23 – commi 2 e 3 – CCNL 4/08/1995);
  • qualsiasi sospensione cautelare dalla qualifica, dal lavoro e dalla retribuzione.

La carriera può anche avere dei ritardi rispetto alla normale progressione. I casi di ritardo sono:

  1. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi d’istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA.
  2. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese per i capi d’istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.

Per far sì che i periodi di assenza che interrompono la progressione della carriera siano presi in considerazione al momento dell’emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, è necessario che i periodi di assenza vengano inseriti al SIDI in Posizioni di stato: il decreto di concessione dell’assenza in questione andrà allegato alla ricostruzione di carriera che sarà inviata alla Ragioneria dello Stato per la registrazione e dovrà essere completo degli estremi di registrazione degli organi di controllo ovvero munito di lettera di trasmissione alla Ragioneria, per la registrazione contestuale al provvedimento della carriera.

Ritardi nella progressione della carriera possono derivare anche da provvedimenti disciplinari o cautelari, quali sospensioni, riduzioni dello stipendio, sospensioni dalla qualifica ecc.

La ricostruzione dei docenti di religione cattolica

Insegnanti RC Una storia iniziata male ma finita più che bene: è questo ciò che viene da pensare circa questa categoria di docenti. Il docente di religione ha avuto un percorso scolastico molto sofferente ma la costanza e la disponibilità della sua classe sindacale ha consentito alla medesima di ottenere nel tempo risultati molto positivi e significativi a partire dal riconoscimento dello stato giuridico. Tra i suoi diritti confermati con lo stato giuridico c’è da annoverare anche la ricostruzione di carriera cui ogni docente di religione con nomina a tempo indeterminato e che ha superato l’anno di prova  e formazione ha diritto con decorrenza dal 1° settembre successivo alla nomina. Diciamo che per questo personale le cose sono cambiate assai poco poiché costoro avevano già tale diritto acquisito se stabilizzati ovvero se avevano almeno quattro anni di servizio da incaricati.

I criteri di calcolo del servizio pre-ruolo sono gli stessi del personale con nomina a tempo indeterminato su posto comune: i primi quattro anni calcolati per intero sia giuridicamente che economicamente; i successivi anni valutati otto mesi sia giuridicamente che economicamente mentre gli altri quattro mesi solo economicamente e accantonati.

Al compimento del 18° anno di servizio  per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia, al 16° anno di servizio per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e al 20° anno di servizio per il personale ATA, tutto il periodo accantonato viene recuperato. Questo recupero comporta l’immediato passaggio alla fascia stipendiale immediatamente superiore oppure determina l’anticipo del passaggio alla fascia superiore. Anche per i docenti di religione la ricostruzione di carriera deve essere sviluppata telematicamente attraverso il SIDI.


La cd. ricostruzione di carriera raffreddata

Tabelle di riferimento Il concetto di ricostruzione di carriera raffreddata è stato di fatto contemplato dal CCNL del 4/08/2011. In poche parole, così come possiamo leggere all’art. 2 del medesimo DPR, vengono rimodulate le posizioni stipendiali. Pertanto il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data dell’1/09/2010 inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

A lato le tabelle di riferimento.

La ricostruzione di carriera dopo i fatti della Grecia

Il blocco che la finanziaria 2010 aveva previsto per le progressioni dei docenti per gli anni 2010-2011-2012, unitamente al blocco degli aumenti contrattuali per tutto il pubblico impiego a seguito dei gravi fatti che stavano accadendo in Grecia, ha creato parecchie disfunzioni al sistema retributivo, nonché una stretta, che fortunatamente per i docenti si è allentata nel corso degli anni attraverso il recupero dapprima dell’anno 2010 (ovvero tutti i docenti che dovevano passare di fascia nel corso di quell’anno sono passati alla scadenza prevista) e nell’anno 2013 con il recupero dell’anno 2011 avvenuto a seguito dell’intesa all’Aran del 13/03/2013. Questa intesa ha consentito a migliaia di docenti di percepire gli arretrati dovuti per il passaggio alla fascia superiore che doveva avvenire nel 2011 e che era stato quindi bloccato dalla legge di stabilità del 2010.

Con il CCNL sottoscritto definitivamente il 7 agosto scorso è stata prevista finalmente anche la riattivazione dell’utilità dell’anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti stipendiali previsti dal CCNL, utilità che era venuta meno per effetto di una norma di legge contenuta nel D.L. n. 78/2010.

Per quanto riguarda il 2013, questo resta ancora bloccato e non si conoscono i tempi per il suo recupero economico.

In conclusione

Infine, un cenno alla retribuzione professionale docenti. Si tratta di un istituto contrattuale che subisce solo tre variazioni nel corso di tutta l’attività lavorativa del docente, cioè prima fascia per gli anni da 0 a 14, seconda fascia da 15 a 27, terza fascia da 28 a 35. 

È un emolumento che produce effetti sul trattamento pensionistico ma non su quello del trattamento di fine servizio. Il recupero di questa indennità per il calcolo del TFS potrebbe rappresentare una delle prossime battaglie per il personale della scuola.

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