Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, n. 206 del 17/10/2017, di disciplina delle visite fiscali e orari di reperibilità per le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, in attuazione dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001.
Tale decreto (che abroga la disciplina previgente recata dal Decreto 206/2009) è stato inserito in Gazzetta Ufficiale alcuni giorni dopo la pubblicazione, da parte dell’INPS, del resoconto annuale sulle certificazioni di malattia dei dipendenti pubblici e privati, che riporta notizie positive sul trend delle assenze dei dipendenti pubblici, le quali, in generale, sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti.
Nonostante i dati confortanti, anzi, a prescindere dagli stessi, il decreto reca norme più stringenti nei confronti dei dipendenti pubblici che si assentino per malattia, disponendo regole che certamente intensificano l’attività dell’INPS e dei medici coinvolti (estromettendo le ASL dalla competenza fino ad oggi esercitata), e riducono i casi di esclusione.
Di seguito, le principali novità.
Visite fiscali e fasce di reperibilità
Le fasce orarie di reperibilità restano immutate per i dipendenti pubblici, cioè sono ricomprese tra le 9 e le 13 e le 15 e le 18 per tutti i giorni ricompresi dal certificato, anche se ricadenti in giorni non lavorativi o festivi.
Sul punto degli orari, è interessante ricordare che il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, aveva auspicato una equiparazione tra settori (estendendo le fasce orarie, più permissive, dei dipendenti privati equiparandole a quelle dei dipendenti pubblici), anche per agevolare l’attività dei medici coinvolti principalmente a fini organizzativi.
Soprattutto, il Consiglio di Stato, con il parere reso il 31/08/2017 n. 1939, ha rilevato come il decreto avrebbe dovuto, in realtà, equiparare il regime delle visite tra settore pubblico e settore privato, poiché lo stesso art. 55-septies comma 5-bis, nel prevedere il decreto attuativo della disciplina delle visite fiscali (decreto poi intervenuto con l’atto che si esamina) richiede espressamente detta armonizzazione tra settori.
I richiami, istituzionali, giurisprudenziali e legislativi, sono evidentemente rimasti inascoltati, e sembrano consolidare l’ipotesi che l’equiparazione tra settore pubblico e privato sia intesa, spesso, in maniera singolare; il decreto infatti rimane silente sull’ambito privato, ma già all’art. 2 esprime la ratio repressiva della disciplina per i soli dipendenti pubblici, prevedendo che «le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva».
A norma dell’art. 1 del decreto di riforma, le visite oggi possono essere richieste:
- dal datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza e mediante il canale telematico messo a disposizione dall’INPS. Si rammenti che, ai sensi dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, comma 5: «Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative». La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 10/2011, interpretando le integrazioni all’articolo citato recate dal D.L. 98/2011 (convertito con Legge 111/2011), e la sentenza della Corte Costituzionale 207/2010, avevano poi rammentato l’obbligo del dirigente di attenersi a criteri oggettivi, tenendo anche conto della copertura finanziaria delle visite, ponderando gli interessi connessi al controllo dei dipendenti e al costo da sopportare per l’effettuazione della visita;
- dallo stesso INPS, nei casi e secondo le modalità definite dall’Istituto. Nell’attesa di ulteriori indicazioni di dettaglio da parte dell’INPS, è interessante chiedersi come verranno risolte questioni non di poca importanza che si potranno verificare alla luce della normativa di riforma; ad esempio, se sarà disciplinata l’eventuale discrasia tra certificazioni di medici diversi nell’ambito dello stesso periodo di malattia. Sulla possibilità per le p.a. di visionare gli esiti delle visite effettuate d’ufficio dall’INPS si veda il messaggio n. 137/2018.
Casi di esclusione
In questo ambito sono le maggiori innovazioni, in senso restrittivo, nei confronti dei pubblici dipendenti.
La disciplina previgente del 2009, infatti, prevedeva che fossero esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i seguenti casi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Erano, inoltre, esclusi anche i dipendenti per i quali fosse stata già effettuata la visita fiscale nel periodo di prognosi indicato dal certificato.
Ebbene, a norma del nuovo decreto, precisamente dell’art. 4, sono oggi casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Come evidente, quindi, nei casi di infortunio sul lavoro si sarà soggetti a visite fiscali; in caso di causa di servizio, invece, rientrano nella esenzione solo alcune menomazioni uniche e plurime, ovvero quelle di cui:
- Alle prime tre categorie della Tabella A del D.P.R. 834/1981:
- la perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
- la perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme;
- la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
- Ai casi di cui alla Tabella E del medesimo decreto, ovvero:
- alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
- perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
- lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali);
- alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Per i casi di invalidità riconosciuta, saranno esclusi dagli obblighi di reperibilità solo i casi di invalidità superiori al 67%; inoltre, sarà passibile di visita fiscale anche il dipendente che sia stato già visitato, nell’ambito dell’evento trattato dal medesimo certificato.
I casi di esclusione vengono così ridotti in maniera netta, ampliando notevolmente, di conseguenza, la platea delle visite da effettuare.
Altre indicazioni
Il decreto di riforma interviene anche in altre questioni di minore impatto innovativo, ovvero sulla trasmissione telematica del verbale di visita fiscale da parte dell’INPS, sulla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità, sulle ipotesi di assenza del lavoratore in caso di visita e conseguente invito a visita ambulatoriale.
Maggiore interesse recano l’art. 8, che prevede la possibilità da parte del dipendente di non accettare l’esito della visita con conseguente attivazione del procedimento per effettuare la visita ambulatoriale, e l’art. 9, che regola l’ipotesi di “guarigione anticipata” e la possibilità, per il rientro anticipato dal lavoro, di richiesta, da parte del dipendente, di certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la prima certificazione.