Con La nota prot. n. 15219 del 15/10/2015 il MIUR ha fornito indicazioni circa l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 121 della Legge 107/2015, indicando criteri e modalità di assegnazione della “Carta del docente”, destinata a far fronte alle spese per l’aggiornamento del personale docente.
Successivamente, il Ministero ha pubblicato una serie di FAQ che hanno chiarito le spese ammissibili e quelle che invece non lo sono.
Il docente avrà a disposizione, solo per l’anno scolastico 2015/2016, una somma pari a 500 euro (accreditata su cedolino unico) che potrà utilizzare, dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, per diverse tipologie di acquisto connesse al proprio aggiornamento e alla cura della propria formazione. La cifra erogata non costituisce né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Dal prossimo anno scolastico il bonus sarà sostituito da una carta elettronica.
I docenti potranno quindi spendere la somma per le seguenti tipologie di acquisti:
- Acquisto di libri e di testi: l’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata.
Possono essere acquistati libri per aumentare la dotazione della biblioteca della scuola (donazione alla scuola); - Acquisto di hardware e software: rientrano in questa categoria gli acquisti per personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet.
Gli smartphone non rientrano nelle fattispecie ammesse. Allo stesso modo non è possibile acquistare componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB e videocamere. È ammissibile l’acquisto di software utili per la didattica. Tra i software non rientrano gli acquisti per gli abbonamenti alla wifi e altri tipi di abbonamento di media come il canone RAI o la PayTV.
Possono essere acquistati hardware e software per la scuola (donazione alla scuola); - Corsi di formazione e aggiornamento: rientrano l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale.
I corsi di formazione devono essere erogati da Enti accreditati dal MIUR, nelle diverse tipologie di erogazione – in presenza, blended, FAD.
È possibile utilizzare il bonus per pagare una parte della spesa relativa all’iscrizione ad uno dei corsi.
È anche possibile pagarsi un corso all’estero, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ai sensi della Direttiva del MIUR n. 90/2003, art. 1, comma 2.
È permesso, inoltre, pagare l’esame della certificazione linguistica, purché organizzato dagli Enti certificatori. È ammesso il rimborso anche per i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla propria scuola oppure da scuole del territorio nazionale, in quanto le scuole sono Enti Riconosciuti dallo Stato. La scuola erogherà il corso, produrrà il relativo certificato di frequenza e rilascerà la dichiarazione di avvenuto versamento.
Non sono, invece, ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per recarsi all’estero alla frequenza di un corso; - Rappresentazioni teatrali e cinematografiche: non è necessario che le rappresentazioni teatrali e cinematografiche siano attinenti alla disciplina insegnata.
Non sono, invece, ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per raggiungere le sedi; - Ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo: anche in questo caso non è necessario che le attività siano attinenti alla disciplina insegnata e non sono ammissibili al rimborso i titoli di viaggio e/o le spese affrontate per raggiungere le sedi;
- Altre iniziative: rientrano anche tutte le iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015. Nelle iniziative ricorrono tutte le attività che si riconducono alla mission del PTOF.
Quindi, in estrema sintesi:
- il docente può decidere come spendere la sovvenzione per sé, per aumentare le proprie competenze disciplinari e trasversali attraverso quanto indicato nelle specifiche sopra esposte;
- il docente può decidere di utilizzare i fondi per aumentare le dotazioni della scuola e per contribuire alla realizzazione delle attività coerenti con il PTOF;
- il docente può consorziarsi con altri docenti per condividere le proprie risorse con i colleghi per retribuire attività formative collegate alla realizzazione degli obiettivi del Piano dell’offerta formativa della scuola.
Modalità di rendicontazione
Il D.P.C.M. 25/09/2015 ha previsto che con successivo decreto saranno indicate le modalità di rendicontazione delle spese per finalità formative sostenute dal singolo docente destinatario della Carta. Tale decreto non è stato ancora emanato, per cui le procedure per rendicontare le spese non sono ancora note.
Il D.P.C.M. dice comunque che i docenti destinatari della Carta dovranno trasmettere agli Uffici amministrativi dell’Istituzione scolastica di appartenenza la rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo della somma.
Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui sopra, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo.
Per quest’anno scolastico, in particolare, i docenti dovranno presentare alla scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l’utilizzo della somma, nel caso la documentazione non risulterà conforme, o sarà incompleta o presentata oltre il 31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con l’erogazione riferita al 2016/2017.
I rendiconti dovranno essere messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.
Cosa deve fare la scuola
In prima battuta, la scuola dovrà quindi dare informazione ai docenti in servizio, destinatari del bonus, circa le spese ammissibili e quelle che invece non lo sono. A tale proposito può essere utile prevedere un’apposita circolare informativa.
Supponendo poi che le Segreterie scolastiche dovranno raccogliere la documentazione da passare al vaglio dei Revisori dei conti, la scuola potrebbe fornire ai docenti una scheda per la registrazione delle spese e per la raccolta degli scontrini fiscali e delle ricevute.
A questo proposito, vediamo quali sono le caratteristiche delle pezze giustificative che dovranno essere raccolte e passate al vaglio dei Revisori dei Conti:
- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini (per questa fattispecie si richiede lo scontrino “parlante”, ossia un documento che riporti la tipologia del bene acquistato). Si raccomanda di effettuare una fotocopia perché, con il passare del tempo, l’inchiostro si sbiadisce e si perde la lettura dei dati;
- dichiarazioni di avvenuto pagamento (nel caso siano le scuole ad erogare il corso di formazione).
Si suggerisce al docente, prima di consegnare in Segreteria le pezze giustificative, di scansionarle e di conservarne una copia digitale.
Le scuole, a tutela del dipendente e della conservazione dei documenti, rilasceranno la ricevuta dell’avvenuta consegna delle pezze giustificative e poi predisporranno tutta la raccolta della documentazione per il controllo dei Revisori del Conti.