Sinergie di Scuola

Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dal Decreto Legge 28/01/2019, n. 4, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una carta prepagata.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Chi può presentare domanda...

  • Cittadini italiani e dell’Unione Europea;
  • stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
  • stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano).

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

... e chi non può

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Come presentare la domanda

  • In modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’INPS, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese);
  • on-line, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale.

Documenti necessari

Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’INPS ad associare l’ISEE alla domanda.

Adempimenti successivi

Il RdC è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:

  1. attendere la comunicazione dell’INPS di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda;
  2. in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta RdC e il relativo PIN. La carta sarà intestata al richiedente (non è possibile avere più carte);
  3. entro 30 giorni dalla mail o da sms di INPS che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).

Come rendere la DID

I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda:

  • presso i Centri per l’impiego;
  • presso i patronati convenzionati con l’ANPAL.

La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.

Redditi e patrimoni ammessi

Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni entro i limiti previsti, ad esempio:

  • patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo.

Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’INPS a partire dall’ISEE presentato.

Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:

  • NO agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
  • NO agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti;
  • NO ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti;
  • SI agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale;
  • NO a navi e imbarcazioni da diporto.

Beneficio economico

Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura INPS sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di domanda.

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.

Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Come avviene il pagamento

Il beneficio è accreditato mensilmente sulla Carta RdC a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Come si può utilizzare la Carta

A titolo non esaustivo, la Carta RdC si può utilizzare per:

  • fare alcune spese di beni di consumo;
  • pagare utenze;
  • prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza”, un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro);
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
  • effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

La Carta RdC non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.

Durata del beneficio

Il beneficio del RdC è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la PdC che quindi si rinnova in automatico.

Compatibilità con redditi da lavoro

Il nucleo familiare può percepire inoltre i due sostegni economici anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello RdC/PdC–Com, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di RdC, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività; l’Istituto valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

Stesso discorso vale se uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda.

Compatibilità con altri benefici

Il nucleo familiare può percepire il RdC/PdC anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

Inoltre, il nucleo familiare può percepire i benefici anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso RdC/PdC integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

Decadenza

La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:

  • manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale;
  • il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
  • non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua;
  • non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.

Sanzioni previste

Nei casi più gravi (documentazione o dichiarazioni false), le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del RdC/PdC, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito.

È punito con la reclusione da 1 a 3 anni colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione.

Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.

 

Per info: Manuale INPS e Portale.

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