Sinergie di Scuola

Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota che definisce i dettagli di come avverranno le supplenze nell’anno scolastico. Per il 2020/2021 la nota è la 26841 del 5/09/2020.

In sintesi, vengono trattati i seguenti aspetti:

  • Si richiama la distinzione tra supplenze annuali e al 30 giugno, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali e supplenze brevi, di competenza delle scuole, mediante graduatorie d’istituto.
  • È previsto che le MAD possano essere inviate solo i docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto.
  • Viene ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto di supplenza e che convalida in modo definitivo i punteggi attribuiti all’aspirante.
  • È stato previsto un meccanismo di convocazione specifico per l’attribuzione di supplenze della scuola primaria relative a cattedre che richiedono l’insegnamento della lingua inglese, per cui la convocazione indicherà la specifica richiesta dell’idoneità agli aspiranti coinvolti.
  • Per il cosiddetto organico Covid (O.M. 5/08/2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti vengano interrotti in caso di sospensione della didattica in presenza.
  • Per i beneficiari di Legge 104/92 è prevista una priorità secondo le previsioni contenute nel CCNI della mobilità.

Le nuove graduatorie dei docenti

L’O.M. n. 60 del 10/07/2020 ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimentodelle supplenze, definendo, in particolare, criteri e modalità di conferimento delle seguenti tipologie:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
  3. supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

L’attribuzione delle supplenze per l’a.s. 2020/2021 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’O.M. 60/2020.

Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017-2020, ad eccezione della prima fascia, non sono invece più valide.

Chi individua il supplente

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal Dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal Dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Rinunce o assenze

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.

La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare altra nomina dalla medesima GAE per posto comune.

Ricorso alle MAD

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, comprese le graduatorie delle Scuole viciniori, il DS si può avvalere di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di Messa a Disposizione (MAD).

Le MAD devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Qualora pervengano più istanze, i DS daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo dispecializzazione.

Verifiche delle scuole

La scuola in cui l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie deve effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate.

Al termine dei controlli, il Dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.

In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza.

Supplenze al personale ATA

L’art. 1, comma 1 del Regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali.

Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È inoltre consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i DS non possono conferire le supplenze brevi a:

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602 della Legge 205/2017, con il quale si prevede che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Graduatorie di istituto: quando si può lasciare una supplenza

Con successiva nota 28725 del 21/09/2020 il M.I. ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcune disposizioni contenute nell’O.M. 60/2020.

L’art. 2, comma 4 della O.M. recita:

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per la corretta applicazione delle procedure, il M.I. evidenzia quanto riportato nell’art. 14, comma 2 della citata O.M. e più precisamente: «Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b)».

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