Sinergie di Scuola

Affrontiamo il caso di un collaboratore scolastico con contratto fino al termine delle attività didattiche che ha stipulato due contratti (18 ore cadauno) con due istituti comprensivi.

Cosa accade se il lavoratore vuole usufruire di un periodo di congedo biennale solo per le 18 ore che svolge presso uno dei due istituti, nelle giornate del martedì e giovedì?

Il congedo biennale previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 può essere fruito continuativamente oppure in maniera frazionata; è fruibile una sola volta nell’arco della vita lavorativa per ciascuna persona portatrice di handicap ma i due anni possono essere “spalmati” durante tutta la vita lavorativa.

Al personale con contratto di lavoro part-time, secondo l’art. 58 comma 1 del CCNL 2016-2018, «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento».

Per quanto riguarda il congedo biennale nello specifico, occorre fare riferimento alle indicazioni della Funzione Pubblica, la circolare 1 del 3/02/2012 e il parere 3667 del 12/09/2012, richiamate anche da Orientamenti ARAN, tra cui il CIRS92 e il CIRS 79.

Nella circolare 1/2012 leggiamo: «Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. [...] Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time».

Il parere 3667 precisa ulteriormente: «Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell’articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa».

Se dunque vanno considerati come giorni di congedo solo quelli che coincidono con le giornate lavorative, si ritiene che la richiesta di un periodo anche lungo (es. due mesi) comporti la fruizione dei soli giorni nei quali è dovuta l’attività lavorativa, cioè il martedì e il giovedì, come se si trattasse di un congedo frazionato per soli due giorni alla settimana.

Rimane da capire se sia possibile che l’interessato possa continuare il servizio rispetto all’altro contratto stipulato part-time.

A tale proposito occorre fare riferimento all’art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, che si riferisce ai congedi per eventi e cause particolari e recita quanto segue: «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa».

Quindi, per concludere, i giorni di congedo vanno riproporzionati e quindi sono conteggiati solo i giorni in cui il dipendente svolge il suo PT 18 ore (martedì e giovedì). Potrebbe quindi fare domanda per un periodo continuativo, es. due mesi, durante il quale sono conteggiati come congedo biennale solo due giorni alla settimana, poiché non si può collocare in congedo biennale una persona nelle giornate in cui il suo contratto part-time non prevede l’attività lavorativa.

Questo meccanismo però potrebbe far insorgere il problema dell’attività lavorativa (l’altro PT di 18 ore) contestuale al congedo, che dovrebbe essere considerata incompatibile.

È vero tuttavia che i due part-time sono stipulati con due datori di lavoro diversi, anche se si tratta di due Istituti Scolastici, ma il periodo unico di congedo è inserito nel medesimo portale SIDI.

Sarebbe dunque preferibile che l’interessato chiedesse il congedo direttamente in modo frazionato (solo il martedì e solo il giovedì).

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