Premettendo che al momento è stata sottoscritta solo l’ipotesi relativa al CCNL 2019-2021 e che pertanto si dovrà attendere la firma del testo definitivo, proponiamo di seguito un’anticipazione di quelle che saranno le novità per il personale a tempo determinato della scuola.
L’art. 35 del Contratto riguarda le ferie, permessi e assenze del personale supplente e abrogherà l’art. 19 del CCNL 29/11/2007.
Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.
Ferie
Le ferie del personale supplente sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
Malattia
Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui sopra.
Nei casi di assenza dal servizio per malattia il personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Permessi
Il supplente ha inoltre diritto, entro i limiti di durata del rapporto di lavoro, a:
- 3 giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
- 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio.
Tali permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale in questione si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007.
Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha inoltre diritto, a domanda, a 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere fruiti anche ad ore.
Al personale assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al precedente capoverso, sono invece attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per motivi personali o familiari.
Infine, al personale docente, educativo e ATA supplente sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti.