Sinergie di Scuola

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L’art. 35 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio scorso, si occupa di ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato, con delle novità rispetto al vecchio CCNL.

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Ferie

Le ferie dei supplenti sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Assenze per malattia

Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui sopra.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente e ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 463 del 12/09/1983, convertito con modificazioni dalla Legge 638 dell’11/11/1983. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Altri permessi

Il dipendente con contratto a tempo determinato ha diritto:

  • a 3 giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
  • entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Tali permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale in questione si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL 29/11/2007.

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto, a domanda, a 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Al supplente con contratto a tempo determinato diverso da quelli sopra sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di 6 giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti.

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