L’art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) – convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n. 106 – ha previsto la possibilità di attivare, per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 e per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, incarichi temporanei di personale docente e ATA, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021.
L’art. 1, comma 326 della Legge di bilancio 2022 (Legge 30/12/2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), prevede che, «Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del Decreto-Legge 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021, n. 106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 [...]».
La nota M.I. 1376 del 28/12/2021 contiene le prime indicazioni relative alla proroga dei contratti dell’organico docente e ATA assunto in più, a settembre, per la gestione dell’emergenza sanitaria. La nota fa riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio per il 2022.
La Legge prevede, dunque, la possibilità di prorogare il termine di scadenza di tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale ATA, sino al termine delle lezioni entro i limiti delle risorse appositamente stanziate (pari a 400 milioni di euro). Tali risorse, spiega la nota ministeriale, subito dopo l’entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno ripartite fra gli USR.
Il personale per l’emergenza già contrattualizzato potrà continuare a svolgere le proprie prestazioni anche dopo la data del 30 dicembre 2021. Le Istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni normative contenute nella Legge di bilancio 2022, potranno procedere con la proroga dei contratti già stipulati.
La nota spiega infine che, tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e coordinamento con gli USR, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022.
Supporto
In caso di quesiti di carattere amministrativo-contabile, è possibile richiedere assistenza scrivendo all’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), mediante il seguente percorso: Applicazioni SIDI Gestione Finanziario-Contabile Help Desk Amministrativo Contabile.
Destinazione del personale docente aggiuntivo
Riportiamo di seguito una risposta del M.I.:
Il Decreto-Legge 73/2021 ha previsto che il personale docente è destinato al «recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia».
Con il Piano scuola 2021/2022 sono stati forniti suggerimenti operativi per l’utilizzo del personale docente aggiuntivo: «Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle famiglie e del territorio, l’organizzazione dei trasporti, resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio:
- riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi;
- articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione;
- aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;
- diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti».
Le risorse aggiuntive di personale docente possono dunque essere impiegate, nei limiti temporali e finanziari previsti, per la migliore organizzazione di tempi, spazi, gruppi di apprendimento che, ove necessario ai fini del recupero, possono anche risultare temporaneamente articolati.
Assenze
Per il personale assunto a tempo determinato si fa riferimento all’art. 19 del CCNL Scuola.
Al personale supplente si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni seguenti.
Ferie
Le ferie del personale assunto a T.D. sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a T.D. sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a T.D. che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Malattia
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente e ATA, assunto con contratto a T.D. stipulato dal Dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
I periodi di assenza parzialmente retribuiti non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Per i supplenti temporanei quindi, in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%. Per assenze dovute a malattia per un periodo superiore a 30 giorni, il contratto di lavoro cessa automaticamente.
Permessi per concorsi ed esami
Al personale docente, educativo e ATA assunto a T.D. sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Permessi per motivi personali
Il dipendente ha diritto a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
Permessi per lutto
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Permesso per matrimonio
Il personale docente e ATA assunto a T.D. ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Congedi parentali
Al personale supplente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. 151/2001.
Gravi patologie
Al personale in questione si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL: in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.