Sinergie di Scuola

La materia delle ferie, permessi e assenze del personale assunto a tempo determinato è regolata dall’art. 19 del CCNL Scuola 2006-2009.

Nei limiti di durata della nomina, il personale supplente ha diritto alla fruizione dei seguenti istituti:

  • ferie;
  • aspettativa;
  • congedi parentali;
  • permessi brevi;
  • infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, con la validità della nomina in costanza di detta patologia.

Per il resto si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Ferie

Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con alcune precisazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda le ferie, queste sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Malattia

Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.

Per il restante periodo il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le suddette modalità.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Solo per il personale ATA il CCNL 2018 ha previsto (anche per i supplenti) permessi specifici per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.

Permessi retribuiti

Anche ai supplenti spettano:

  • matrimonio: 15 giorni continuativi, interamene retribuiti. Questi permessi spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. Il matrimonio deve ovviamente avvenire all’interno del contratto di lavoro;
  • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso non retribuito;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso retribuito per evento;
  • congedi parentali.

Permessi non retribuiti

Spettano:

  • per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;
  • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.

La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Permessi brevi

L’art. 16 del CCNL Scuola 2006-2009 si occupa invece dei permessi brevi.

In particolare, il contratto prevede che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:

  • secondaria di I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Altri permessi

Anche ai supplenti spettano, ovviamente sempre nei limiti della durata della nomina, gli ulteriori «permessi previsti da altre disposizioni di legge». Tra questi riportiamo i seguenti:

Donatori di sangue

Spetta l’intera retribuzione per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione. L’assenza deve essere giustificata tramite apposito certificato rilasciato dalla struttura in cui si è effettuata la donazione.

Donatori di midollo osseo

I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti:

  1. prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
  2. prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  3. accertamento dell’idoneità alla donazione.

Il donatore ha inoltre diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico.

Permessi prenatali

Si tratta di permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Questi permessi sono retribuiti per intero.

Permessi Legge 104/1992

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tregiorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3 della Legge 104/1992. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Il dipendente che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Permessi studio

Spettano al personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale nel limite massimo di 150 ore annuali.

Permessi elettorali

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato o determinato (anche temporaneo) hanno diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Inoltre, i dipendenti hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi mediante giorni di recupero compensativo.

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