Sinergie di Scuola

Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca emanate dal MIUR con nota prot. 843 del 10 aprile scorso richiamano all’attenzione del mondo della scuola la dimensione internazionale dell’educazione e la pongono al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi. La mobilità studentesca è un fenomeno strutturale in progressivo aumento, in quanto i giovani manifestano un notevole e vivace interesse alle possibilità di acquisire e rafforzare le competenze che il crescente contesto globale richiede, evidentemente consapevoli della necessità – oltre che dell’opportunità – di non rimanere limitati, anche fisicamente, alla conoscenza della propria scuola e del proprio Paese.

La stessa Unione Europea, con il programma Lifelong Learning, e in particolare i sottoprogrammi Erasmus e Comenius, favorisce e sviluppa le azioni di mobilità degli studenti e di tutto il personale della scuola, al fine di stabilire e rafforzare cooperazioni e partenariati tra istituti scolastici. In tal modo sono aumentate le occasioni di incontro tra gli studenti, in un progressivo processo di internazionalizzazione dell’educazione che vede non solo gli studenti italiani vivere esperienze di studio all’estero, ma anche studenti provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei essere ospitati nei nostri Istituti scolastici.

Il MIUR non nasconde alcune criticità del fenomeno, circoscritte principalmente alle modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell’ammissione alle classi successive, e fornisce alcune indicazioni operative che consentano alle scuole di organizzare al meglio la mobilità studentesca, richiamando la principale normativa di riferimento:

  • D.Lgs. 226/2005 art. 1 comma 8: «[...] le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono [...] le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini [...] e gli stage realizzate in Italia e all’estero [...]»;
  • Nota della DGOS – Uff. VI – prot. 2787 del 20/04/2011: «[...] le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico [...] sono valide per la riammissione alla scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini [...]. Il Consiglio di Classe competente [...] delibera circa la riammissione dell’alunno [...]»;
  • in particolare, il D.Lgs. 13 del 16/01/2013 delinea un «sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali»;
  • a livello comunitario, la Raccomandazione (CE) n. 2006/961 e la Carta Europea di qualità per la mobilità (G.U. L. 394 del 30/12/2006) sono i principali documenti di riferimento per i soggiorni all’estero di giovani e adulti.

Per favorire e ottimizzare le esperienze di mobilità studentesca internazionale, il Ministero suggerisce agli istituti scolastici:

  1. l’inserimento nel Piano dell’offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;
  2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
  3. la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;
  4. l’individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor).

Più precisamente, sono indicate:

  1. Attività di informazione e orientamento: da parte di scuole e istituti che organizzano sia esperienze di mobilità dei loro studenti verso scuole estere, sia iniziative di ospitalità di studenti stranieri. è necessaria, a questo proposito, la progettazione e realizzazione di percorsi di studio integrati, ma anche l’organizzazione di momenti informativi/formativi sulle opportunità di studio all’estero e di borse di studio offerte da altri enti, quali quelle previste dall’Accordo MIUR-INPS sottoscritto lo scorso 23 febbraio: «100 borse di studio, per un importo di massimo di 12mila euro ciascuna, per consentire per la prima volta a studenti, figli di dipendenti pubblici, di frequentare una scuola all’estero, per un anno o un semestre. 2 milioni di euro per finanziare voucher formativi per corsi di perfezionamento e aggiornamento dedicati a docenti e dirigenti, da svolgere in Italia o all’estero»;
  2. Esperienze di studio o formazione all’estero degli alunni italiani: si ribadisce che sono valide per la riammissione all’istituto di provenienza, e valutate ai fini degli scrutini, le esperienze compiute all’estero per un periodo non superiore a un anno scolastico, da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Per ovvi motivi, non è il caso che tali esperienze siano svolte nell’ultimo anno dei corsi di studio, al termine del quale lo studente deve affrontare l’Esame di Stato.
    È importante che la scuola tenga presente il valore dei percorsi di studio all’estero, i quali consentono lo sviluppo di competenze nuove e trasversali e vanno supportati da un piano di apprendimento personalizzato deliberato dal Consiglio di Classe.
    Allo stesso modo e con la medesima attenzione deve essere predisposto, prima della partenza dell’allievo, un contratto formativo (Learning Agreement) dove siano individuate le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero. Un esempio di Learning Agreement è reperibile sul sito dell’Agenzia Nazionale LLP.
    Al termine dell’esperienza all’estero, il Consiglio di Classe dello studente che ha effettuato la mobilità avrà cura di esaminare la documentazione rilasciata dalla scuola frequentata e valutare nel loro insieme gli elementi di cui dispone, in modo da ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva, senza in alcun caso sottoporlo a esami di idoneità.
  3. Esperienze di studio di breve periodo di alunni provenienti dall’estero: la presenza di studenti stranieri nelle scuole italiane, la cui frequenza sia inferiore all’anno e non sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio, deve essere valorizzata e intesa quale strumento privilegiato di crescita e sviluppo di tutte le componenti scolastiche, stimolate ad aprirsi alla conoscenza di lingue e culture diverse dalla nostra. Sotto l’aspetto organizzativo, va ricordata la necessità, per lo studente straniero, di essere tutelato da un adeguata polizza assicurativa sanitaria e anti-infortunistica e di essere garantito nei suoi diritti/doveri di soggiorno in Italia (ulteriori approfondimenti sul sito www.poliziadistato.it).

Risorse

La circolare del MIUR rimanda al Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius; sul sito dell’Agenzia Nazionale LLP Italia è inoltre reperibile una serie utilissima di indicazioni e documenti a supporto della Mobilità Individuale degli Alunni (M.I.A.), quali ad esempio:

  • Quattro brevi guideper illustrare le azioni da porre in atto prima, durante e dopo la mobilità:
    • Alunni in mobilità Comenius in uscita, in italiano
    • Alunni in mobilità Comenius in arrivo in Italia, in inglese
    • Manuale per le scuole ospitanti, in italiano
    • Manuale per le scuole ospitanti, in inglese
  • Tabella riassuntiva dei documenti obbligatori
  • Chi può candidarsi: scuole secondarie di II grado coinvolte in un partenariato Comenius che desiderano inviare uno o più alunni (di almeno 14 anni) in una o più scuole che abbiano fatto parte del partenariato (N.B. - Cipro, Germania, Irlanda e Regno Unito non partecipano alla mobilità)
  • Come viene valutata la candidatura: secondo criteri di eleggibilità formale e criteri di valutazione qualitativa. Le domande che presentano irregolarità formali (es. inviate oltre i termini di scadenza, non firmate dal rappresentante legale ecc.) non sono ammesse alla valutazione qualitativa
  • Sostegno finanziario: contribuisce a sostenere le spese organizzative della scuola di provenienza (€ 150 per ciascun alunno) e di quella di accoglienza (€ 500 per alunno), le spese di preparazione linguistica dell’alunno (€ 120), i costi di viaggio (max € 800) e una piccola somma mensile che l’alunno medesimo utilizzerà per le spese di soggiorno, che è organizzato presso una famiglia ospitante (es. per una mobilità in Francia sono previsti € 203 per il primo mese e € 122 per ciascuno dei mesi successivi). Si veda a questo proposito la tabella 2013.
  • Incontri di formazione organizzati due volte all’anno dall’Agenzia Nazionale per illustrare e diffondere esperienze positive e buone pratiche
  • Ospitare alunni stranieri: consigli per le scuole
  • Alunni italiani in mobilità: consigli per le scuole
  • Infine, le istruzioni per la rendicontazione finale e un esempio di rendiconto compilato
  • Principali scadenze(a titolo indicativo):
    • Dicembre: termine domande mobilità alunni da parte delle scuole di provenienza
    • Marzo: individuazione famiglie ospitanti
    • Maggio: la scuola di provenienza, la scuola ospitante e l’alunno predispongono e sottoscrivono il Contratto formativo (Learning Agreement). L’Agenzia Nazionale definisce l’accordo finanziario e lo trasmette alla scuola di provenienza
    • Agosto-Settembre: inizio mobilità e partenza degli alunni.
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