Sinergie di Scuola

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.

Il decreto, emanato di concerto tra il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riferisce ai seguenti benefici:

  • il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio; 
  • il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in  situazione  di  gravità , a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio;
  • il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Il Regolamento prevede che il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenti domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all'assunzione nelle scuole statali  con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvalga o che chieda di avvalersi, ai fini dell'assunzione, dei suddetti benefici debba allegare alla domanda la certificazione medica originale rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato dalle commissioni mediche di verifica.

Anche il personale già inserito in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento in G.U. (quindi entro il prossimo 5 novembre), la certificazione medica in originale, agli uffici che gestiscono la graduatoria nella quale l'interessato ha chiesto l'inserimento (per docenti e ATA) o all'ufficio  scolastico  regionale  (per i Dirigenti scolastici).

I Dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza dovranno trasmettere all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, mentre i Dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a  decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010 dovranno trasmettere la certificazione medica entro la suddetta scadenza del 5 novembre.

Qualora la certificazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica o sia detenuta  da  altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale è depositato.

L'onere della presentazione della certificazione  è assolto anche mediante la produzione di copia conforme.

In presenza di motivate ragioni potranno essere richiesti ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti saranno svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione.

Gli uffici scolastici potranno altresì richiedere accertamenti con metodo a campione.

Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

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