Riguardo alla proroga al 15 giugno disposta dal MIUR ho una mia personalissima convinzione.
Esiste una gerarchia delle fonti e una circolare non può modificare un testo legislativo come il D.I. 44/2001 (unica normativa, per fortuna o purtroppo, in vigore).
L'art 18 del D.I., relativo al conto consuntivo, dice che:
“5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento”.
Sembrerebbe non esserci dunque una scadenza perentoria (a differenza del 14 febbraio per il programma annuale), perché il susseguirsi dei tempi è in pratica questo:
- entro il 15 marzo - predisposizione da parte del DSGA
- entro nessuna data di scadenza - esame dei revisori
- entro il 30 aprile - presentazione al Consiglio con relazione del collegio dei revisori (e se non frattempo non sono venuti?)
- entro 45 giorni dalla sua presentazione - approvazione da parte del Consiglio.
Ora, a parte la scadenza del 15 marzo per il “povero” DSGA, tutte le altre date non possono essere perentorie perché, seppure concatenate tra loro, la scuola non ha il potere di decidere quando i revisori esprimeranno il loro parere, senza il quale il consuntivo non può essere presentato al Consiglio, quindi il 30 aprile potrebbe essere considerata una data modificabile.
I 45 giorni partono dalla data di presentazione del consuntivo al Consiglio, ma sappiamo che questi 45 giorni non possono portare a una scadenza perentoria proprio perché non è certa la loro decorrenza (15 maggio se partiamo dal 31 marzo o 15 giugno se partiamo dal 30 aprile?)
L'unica data certa è che il Consiglio deve approvare entro 45 giorni da quando riceve il consuntivo, corredato dal parere dei revisori, ma se - come scuola - non è possibile imporre ai revisori una data certa per il loro parere, ecco che tutto l'impianto barcolla.
Quindi il MIUR, scrivendo che “il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte del Consiglio di Istituto è differito, in via eccezionale, al 15 giugno 2016”, a mio parere, non ha differito niente, se si considera che il 15 giugno cade esattamente 45 giorni dopo il 30 aprile.
Molto diverso sarebbe stato se il MIUR avesse previsto il differimento al 15 giugno del termine per la presentazione del conto consuntivo al Consiglio con la relazione dei revisori (implicitamente prorogando al 30 luglio, cioè 45 giorni dopo, il termine per l'approvazione da parte del Consiglio).
Allora sì che la proroga avrebbe avuto senso e avrebbe consentito ai collegi revisoriali di essere costituiti ed esprimere congiuntamente (come dice il MIUR) il loro parere; ma si sarebbe trattato di una proroga "improbabile", perché, come si diceva all'inizio, una circolare del MIUR non può modificare un decreto interministeriale (MIUR+MEF).