Il Miur, il 22/10/2015, con la nota prot. 15494 ha richiamato gli obblighi previsti dal DPCM 25 marzo 2012, relativi al limite massimo retributivo previsto per i destinatari dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le amministrazioni.
A norma di questo decreto, le eventuali remunerazioni per altri incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche diverse, compresi gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, debbono rientrare nel limite massimo annuale di 240.000,00 euro.
A tale fine, in ottemperanza del decreto citato (e della circolare Funzione Pubblica e MEF del 3 agosto 2012), tutti gli interessati debbono produrre alla propria amministrazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, una ricognizione sugli incarichi in atto; specifica la nota che l'obbligo riguarda tutti i titolari di rapporti di lavoro autonomo o subordinato con le amministrazioni statali, anche quindi con le istituzioni scolastiche. La scadenza è il 30 novembre 2015.
La nota in questione ci consente di individuare un illuminante esempio di appesantimento burocratico, che si inserisce in una materia complessa come quella degli incarichi.
Sul punto infatti esiste già l'obbligo di comunicare gli interessi finanziari (ovvero gli incarichi retribuiti), da parte dei dipendenti alla propria amministrazione, previsto dall'art. 6 DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), anche se entro un termine più ampio dell'anno.
Gli stessi dipendenti, poi, debbono richiedere in molti casi (anche se per la scuola i limiti sono più elastici) l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di incarichi ulteriori; quindi l'amministrazione spesso è già in grado di conoscere degli incarichi dei propri dipendenti.
Riguardo ai compensi, inoltre, ricordiamo che a norma dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 le Pubbliche Amministrazioni già sono soggette a numerosi e onerosi obblighi di comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti da amministrazioni pubbliche e private, talmente numerosi che abbiamo avuto modo di scriverne in diverse occasioni.
Ebbene, a norma dell'art. 43 DPR 445/2000, lo stesso citato dalla medesima nota circolare di cui parliamo, le amministrazioni pubbliche debbono acquisire d'ufficio le informazioni detenute da altre amministrazioni, e chiaramente lo stesso deve avvenire quando le informazioni sono in possesso della stessa aministrazione procedente, come ricorda l'art. 18 della legge 241/1990.
Considerata l’alta probabilità che numerose informazioni, tra quelle che ora si richiedono, siano già in possesso dell'amministrazione, chissà che le Istituzioni scolastiche, obbligate a raccogliere i dati delle ricognizioni, non inizino di par loro a semplificare, creando i presupposti organizzativi necessari per non richiedere, ove non necessario, dati che conoscono già o potrebbero conoscere tramite l'acquisizione diretta.
Si risparmierebbe tempo e lavoro (si pensi solo al fatto che le dichiarazioni sostitutive sono soggette al regime dei controlli, le acquisizioni dirette no).
Da qualche parte bisognerà pur cominciare, no?