Si torna al passato, cioè a prima del 1° gennaio 2011. Nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione resta, ma lo Stato procederà alla riliquidazione secondo le regole più favorevoli della vecchia buonuscita, invece che con quelle meno vantaggiose del Tfr dei lavoratori privati.
È stato un vero e proprio colpo di mano del Governo che, per aggirare quanto deciso dalla Consulta con la sentenza 223, ha deciso di fare un passo indietro, ripristinando la modalità di calcolo della liquidazione disciplinata dalla normativa antecedente la Legge 122/10 (legge Tremonti), vale a dire il DPR 1032/73, più favorevole al dipendente pubblico.
A questo punto non sembra dunque più esserci spazio per dubbi interpretativi, tanto più che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’11 ottobre scorso e il seguente D.L. 185, anche il Ministero Economia e Finanze, prima, e l’Inps, dopo, hanno accolto le disposizioni previste e hanno dettato istruzioni per l’applicazione della nuova norma.
In particolare, l'informativa n. 157 dell'8/11/2012 del Mef ha detto che non è previsto alcun intervento in relazione alla questione della trattenuta del 2,50% e che per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati sulla rata novembre e a quelli predisposti per la rata dicembre darà a breve ulteriori indicazioni.
Chiarissima anche la posizione dell’Inps (messaggio n. 18296 del 9/11/2012): l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio. Venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Inps saranno determinati esclusivamente considerando quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita) da riferire all’anzianità utile complessiva. E tutti i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012, saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, senza procedere al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa se in sede di riliquidazione l’importo spettante dovesse risultare inferiore a quello precedentemente erogato.
Quindi, i dipendenti pubblici si mettano l’anima in pace: non ci sarà alcuna restituzione delle somme trattenute nel 2011 e nel 2012, e le cause pendenti si estingueranno di diritto.