Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire l’estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti pensionistici, utili per il diritto a pensione, previgenti le disposizioni dell’art. 24 del d.l. 201/2011 convertito in legge 241/2011, il Ministero ha ritenuto necessario censire la platea dei possibili beneficiari. Ai sensi dell’art. 59 c. 9 della Legge 449/97, i requisiti si intendono raggiunti anche se maturati entro il 31 dicembre 2012.
Per farlo ha emanato la nota prot. n. 2085 del 1° ottobre 2013, con la quale ha invitato coloro che sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero a presentare a scuola, tempestivamente, una dichiarazione in cui attestino di aver maturato i requisiti necessari.
Fin qui tutto logico e lineare, salvo che, nella stessa nota, si legga poi: “…la devono presentare coloro che volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio… coloro che volessero avvalersene a decorrere dal 01/09/2014…”
Detto questo, poniamo il caso che, a questo punto, un certo numero di docenti e ata non abbia presentato la dichiarazione in quanto non interessato ad andare in pensione, il censimento ministeriale che ne verrebbe fuori non sarebbe rispondente alla reale consistenza numerica dei potenziali beneficiari e quindi la quantificazione degli oneri risulterebbe errata!
Il Mef, sulla base di un accertamento quanto meno dubbio, condotto in maniera approssimativa, darebbe il proprio benestare all’eventuale intervento normativo?
E poi, diciamola tutta, il Miur, senza chiedere agli interessati tramite la scuola di servizio, non ha già in mano dati numerici certi dei potenziali beneficiari?
Giorgio Greco