Diamo notizia di un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle precedenti pronunce sulla questione assai dibattuta in questi mesi del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite introdotto dall’art. 5, co. 8, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.
Questa volte è una Corte dei Conti regionale che esprime un parere con riferimento specifico al comparto Scuola.
Certo, si tratta pur sempre di un parere che, come quelli che l’hanno preceduto, non ha alcun potere vincolante, perché solo una legge può agire in tal senso. Ma intanto sono sempre più frequenti le posizioni favorevoli ai dipendenti pubblici ed è opportuno darne conto.
Il parere riguarda la possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute al personale della scuola assunto a tempo determinato, secondo quanto espressamente disposto dalla circolare n. 8 del 3 maggio 2005 del Ministero del Lavoro, a mente della quale, relativamente alle ferie annuali e con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.
Secondo la Corte dei Conti, a seguito dell’entrata in vigore della norme di cui al comma 8 dell’art.5 del decreto legge n. 95/2012, le eccezioni previste dalla circolare n. 8 non possono essere più ritenute vigenti. Ma questo solo in linea di principio perché, se questa è la disciplina generale, non è comunque possibile escludere a priori che la rigida applicazione del divieto di monetizzare le ferie, in presenza di particolari rapporti di lavoro e nel rispetto del diritto alle ferie costituzionalmente tutelato, possa determinare effetti contrari a quelli voluti dalla norma in esame, vale a dire la razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Collegio è dunque giunto alla conclusione che possono sussistere delle situazioni in cui il diritto alle ferie costituzionalmente tutelato dal’art.36 della Costituzione possa confliggere con il divieto di monetizzare le ferie non godute e con la finalità di produrre risparmi di spesa in capo alle Pubbliche Amministrazioni.
Si ipotizza così la possibilità per le Amministrazioni di poter scegliere di pagare le ferie nel caso in cui si dovesse determinare il minor esborso monetario, non potendo la rigida applicazione del divieto determinare maggiori spese a carico dell’Amministrazione pubblica, vanificando così l’intento che il legislatore intende perseguire. Scelta che, ovviamente, dovrà essere adeguatamente motivata con l’indicazione dell’esborso monetario conseguente a ciascuna delle opzioni possibili al fine di individuare quella che consenta all’Amministrazione risparmi di spesa.
E intanto sono sempre più frequenti le segnalazioni riportate dalle Organizzazioni sindacali di situazioni “anomale”, in cui i docenti precari sono costretti a firmare un contratto modificato nella parte riguardante le ferie non godute; una modifica unilaterale del contratto di lavoro, intervenuta senza che l’Amministrazione centrale abbia trasmesso indicazioni in merito.
Vedremo come andrà a finire…
(Per approfondimenti su questo parere e sull'intera questione del divieto di monetizzare le ferie si rimanda al numero 23 di Sinergie di Scuola).