Uno dei misteri più fitti di questi ultimi tempi è certamente riferibile all’organico del personale ATA, sia dal punto di vista dei numeri sia da quello della composizione.
Rispetto a questo ultimo parametro, alle ormai note vicissitudini legate all’utilizzo del personale docente inidoneo (diventerà assistente amministrativo sì oppure no?) si è aggiunta la disposizione di accantonare posti di assistenti tecnici negli istituti in cui vi siano insegnanti tecnico pratici in esubero (purché area laboratoriale e classe di insegnamento corrispondano) "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali" (nota Miur prot. n. 5607 del 5 giugno 2013).
Bel rompicapo, quello delle duplicazioni di competenza! Tale da far precisare, nella medesima circolare, al punto relativo alla terziarizzazione dei servizi, che questa attiene "all’affidamento in appalto di incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto". Precisazione necessaria, evidentemente, e finalizzata ad evitare che la prestazione oggetto dell’incarico sia configurata "come lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL)".
Come a dire, sia chiaro che gli LSU sostituiscono i collaboratori scolastici e quindi la dotazione organica di questi ultimi va ridotta, in modo che la spesa, per i medesimi servizi, rimanga inalterata.
C’è dunque la massima attenzione a non far lievitare i costi dei servizi generali e amministrativi degli istituti scolastici, utilizzando il semplice strumento della riduzione degli organici ATA, sostituendo assistenti con docenti e collaboratori con personale impiegato in ditte d’appalto. Come operare? Ai direttori scolastici regionali spetta la formulazione di "un piano finalizzato ad ottimizzare l’impiego del personale" (il cui numero è, appunto, definito a livello regionale) "che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico", mentre ai Dirigenti scolastici compete "la puntuale determinazione dei posti da accantonare", nella misura del 25% dei posti.
Va inoltre controllata l’esattezza degli accantonamenti (50% dei posti) in presenza di personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o tecnico con incarichi di co.co.co., verificando ovviamente che "gli stessi prestino servizio nelle scuole loro assegnate".
A parte il fatto che la terziarizzazione dei servizi amministrativi e tecnici è circondata da un lieve alone di indefinitezza, il prosaico problema con cui ci si deve confrontare è il calcolo degli accantonamenti.
Domanda cruciale: 25% di che cosa? Sappiamo che l’organico ATA è di istituto, ma gli LSU potrebbero essere utilizzati – ad esempio - solo in uno dei vari punti di erogazione del servizio dell’istituto. Sappiamo che, in questo caso, la dotazione organica totale (DT) è costituita da:
- DB = Dotazione organica di base;
- DAa = Dotazione organica aggiuntiva per gli alunni a tempo pieno;
- DAs = Dotazione organica aggiuntiva per le sedi.
Se, ad esempio, l’organico dei collaboratori scolastici fosse calcolato in 17 unità, quale sarebbe la riduzione, in termini numerici, in presenza di LSU?
Qui l’alone indefinito diventa una cortina fumogena: parti sindacali indicano che la riduzione debba essere rapportata alla sola sede in cui i servizi sono terziarizzati, mentre il Miur sembra di tutt’altro avviso.
Naturalmente le due diverse correnti di pensiero portano a risultati numerici diversi.
Secondo la FLC- CGIL la formula è la seguente:
Formula (personale ex LSU) per calcolare la riduzione:
Numero totale di collaboratori risultanti (attribuiti) dal sistema SIDI PER il numero totale di alunni del settore/plesso/indirizzo di scuola interessato dalla esternalizzazione DIVISO il numero totale di alunni dell’intera scuola.
X = (tot. coll. scol.) * (tot. alunni della parte di scuola) / (tot. alunni scuola)
La riduzione è data dal 25% di X (che si arrotonda all’unità intera).
Esempio: se il numero totale di alunni dell’istituto è di 1.224 unità; 17 il numero totale dei collaboratori scolastici a sistema; 486 il numero totale degli alunni nella parte interessata alla terziarizzazione, il calcolo sarebbe il seguente:
X = 17 * 486 / 1.224 = 6,75
Calcolo riduzione: 6,75 x 0,25 = 1,69 (che si arrotonda a n. 2 unità di personale).
Invece, la guida SIDI/MIUR sulla determinazione degli organici ATA, a pag. 23 riporta il seguente esempio:
N.B. Il valore dei posti in “Organico ai fini della mobilità” sarà sempre un valore intero. A fronte del numero decimale dei posti accantonati il “numero dei posti ai fini della mobilità” verrà calcolato arrotondando alla cifra intera del risultato della sottrazione tra il numero di posti dell’ipotesi ed il numero di posti accantonati.
Es. Collaboratori Scolastici:
Ipotesi = 10
Accantonamento posti per EX-LSU e contratti (COLL. SCOL.) = 2,25:
Organico ai fini delle mobilità = (10 – 2,25) = 7,75 ovvero 7
La differenza è notevole: nel primo esempio, su un organico di 17 collaboratori i posti da accantonare, previo arrotondamento, risultano 2; nel secondo esempio invece i posti da accantonare sono addirittura 3 (7 posti ai fini della mobilità) su un organico di 10 collaboratori.
Le cose si complicano ancora di più quando, a pag. 45 della medesima guida, una tabella che riporta un organico di 17 collaboratori registra, come importo dell’accantonamento, 1,25 e quindi – per differenza - si ottengono 15 posti disponibili ai fini della mobilità.
Se la matematica non è un’opinione, sembra che qualcosa, nel complesso, non collimi proprio, ma forse è solo il sogno di una notte di mezza estate...
(Si ringrazia Giorgio Greco per lo spunto di riflessione)