Sinergie di Scuola

Buone notizie per coloro che hanno presentato ricorso contro la non ammissione alla prova orale del concorso a Dirigente scolastico.

Il Tar Lazio ha infatti accolto un primo ricorso tra tutti quelli finora presentati.

La sentenza n. 8655 del 2/07/2019 ha infatti così deciso: "il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione".

La questione dunque è tutta contenuta nell'undicesimo motivo, riguardante le incompatibilità di alcuni componenti della Commissione plenaria iche ha deciso i criteri d valutazione.

Infatti così leggiamo nella sentenza:

"11. Con l’undicesimo motivo poi la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. XXXXXX, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa XXXXXX, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa XXXXXX (doc. 30) e alla dott.ssa XXXXXX (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.

In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei Dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. XXXXXX.

Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di XXXXXX, in Provincia di XXXXXX, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l’art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei Dirigenti scolastici” con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse XXXXXX e XXXXXX che avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965)".

In sintesi:

  • due componenti della Commissione plenaria avevavo svolto attività formative di preparazione al corso-concorso a DS (contro quanto previsto dal DM 138/2017, secondo cui i componenti dell’organismo tecnico "non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei Dirigenti scolastici");
  • un componente era sindaco di un Comune (altra situazione di incompatibilità);
  • la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte;
  • tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato.
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