Il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, prevede alcune misure di interesse per le scuole per il periodo 7 - 30 aprile 2021.
Con nota 491 del 6/04/2021 il MI ha fornito alcune indicazioni per le istituzioni scolastiche.
Restano innanzitutto confermate le regole sanitarie di distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…), utilizzo delle mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale; è inoltre necessario continuare a promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro.
Si torna a scuola fino alla prima media anche nelle zone rosse
Dal 7 aprile, termine delle vacanze pasquali, e fino al 30 aprile, le istituzioni scolastiche, anche se situate in “zona rossa”, assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci “solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori”.
Dalla seconda media in poi
L’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 stabilisce che “nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Il medesimo articolo 2, comma 2 prescrive che “nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”.
In presenza per Laboratori, Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
L’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge di cui trattasi - confermando quanto definito dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia - prevede che “sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”
In proposito, restano confermate le indicazioni contenute nella nota 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitino di mantenere una relazione educativa atta a consentire l’effettiva inclusione scolastica.
Obbligo di mascherina ed eccezioni
È obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.
Screening diagnostici
L’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in presenza dei servizi scolastici all’effettuazione
obbligatoria di screening diagnostici. Gli uffici e le istituzioni scolastiche favoriranno comunque, per quanto di competenza, forme di collaborazione con le competenti autorità sanitarie, mirate alla eventuale realizzazione, da parte di queste ultime, di campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere la sicurezza dello svolgimento dell’attività didattica. La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Garante della Privacy (FAQ n. 5).
Gestione del personale
In relazione alla gestione del personale nell’emergenza Covid-19 il MI rimanda ad alcune faq del Dipartimento Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Risorse finanziarie finalizzate all’emergenza Covid
Per incrementare le condizioni di sicurezza delle istituzioni scolastiche, l’art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro, nell’anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19; per servizi professionali di supporto e assistenza psicologica e/o pedagogica, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; per servizi medico-sanitari, compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica; per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Istruzioni circa l’utilizzo delle predette risorse sono state impartite con nota 31 marzo 2021, n. 453.