L’O.M. sugli esami di Stato n. 11 del 29/05/2015, all’art. 15, commi 3 e 4, così dispone in tema di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario:
“3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Il Direttore generale o
il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare”.
A tale proposito, il Miur, con la nota prot. 5372 del 12/06/2015, ha ricordato che con riferimento al regime di incompatibilità dei componenti della commissione è necessario tener conto anche della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento anche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
È quindi necessario evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità e sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni.
Considerati però i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo 15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione.
Alla luce di quanto sopra, diventa sempre più importante tener conto di tale nuovo e ancor più rigoroso contesto giuridico anche nella fase preliminare di formazione delle classi e assegnazione
dei docenti alle stesse.