Sinergie di Scuola

Nella giornata di oggi, domenica 7 marzo, probabilmente a seguito delle numerose polemiche sollevate in riferimento alla nota 343 del 4/03/2021, il Ministero dell'istruzione ha emesso una nuova nota, la n. 10006 del 7/03/2021, il cui intento è fornire chiarimenti in merito alla precedente disposizione.

La nota, in realtà, si limita a ribadire quanto prevede il DPCM 2 marzo 2021, senza entrare nel merito, esplicitamente, della questione dei lavoratori appartenenti a categorie "essenziali".

Nelle zone "rosse", la nota ricorda che “sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In particolare, l’articolo 43, secondo periodo, dispone che “restasalva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”.

La nota aggiunge che nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure
restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche.

E infine che, nelle zone "gialle" l'articolo 21, comma 1, del DPCM prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza”, e che anche in questo caso “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Nessun cenno esplicito, dunque, alla necessità, contemplata dalla nota 343/2021, di garantire anchela frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”.

La non menzione di queste categorie di lavoratori sembrerebbe quindi escludere questa ultima possibilità, limitando la scuola in presenza ai laboratori, agli alunni con BES e agli alunni disabili.

 

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