Con la nota 15781 del 17/09/2024 l'USR Piemonte fornisce indicazioni in ordine all’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore.
Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio e possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
L’insegnamento può essere attribuito a:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti Scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità.
I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico.
Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
Per gli aspetti riguardanti i contenuti della programmazione e alla scelta delle ore alternative da parte delle famiglie si rimanda alla lettura della nota.